Non credo che serva l'assenso, ma la presa d'atto del nuovo inquilino, non dell'ospite.
No, l’assenso vero e proprio in teoria non è dovuto, ma sta di fatto che senza la mia firma temporeggiavano. Addirittura non hanno accettato il modulo firmato scannerato ed inviato dallinquilino. Ho dovuto inoltrarlo con la mia mail. E ho dovuto aggiungere (mia scelta) sul suddetto modulo, che firmavo per presa di conoscenza (e basta).
 
la dirimente quali parole si usino.
Tu come scriveresti in un contratto di locazione abitativo la clausola che vieta al conduttore le ospitalità non temporanee e a tempo indeterminato, per limitare il rischio che un Giudice la dichiari nulla?

Fermo restando che i ricongiungimenti di coniugi e figli sono legittimi e non si devono vietare.
Io mi riferisco al conduttore che ospita per lunghi periodi persone estranee al suo nucleo familiare, anche se nel contratto sono espressamente vietati sublocazione e comodato totale e parziale dell'unità immobiliare locata.
 
Il conduttore può ospitare chi vuole nei limiti della "capienza" dell'immobile. Ovviamente tutti danni arrecati saranno da lui risarciti.
 
Aggiungo che nella discussione sull'argomento:


gli autorevoli commenti di Ollj e di @Magnus Ansegar non lasciano alcuna speranza al locatore, almeno fino a quando vi sarà un diverso orientamento della Cassazione.
 
Il conduttore può ospitare chi vuole nei limiti della "capienza" dell'immobile
Infatti già si era detto che l'unico limite è il numero di abitanti per superficie dell'unità immobiliare previsto nei regolamenti edilizi.

Mi pare invece che nel post n. #13 @Dimaraz ipotizzi la possibilità di regolare la questione con apposita clausola contrattuale.
Io me lo auguro, ma non saprei cosa e come scriverlo nel contratto.
 
Tu come scriveresti in un contratto di locazione abitativo la clausola che vieta al conduttore le ospitalità non temporanee e a tempo indeterminato, per limitare il rischio che un Giudice la dichiari nulla?

Suggerirei di stilare delle condizioni "per punti" ben separati in modo che se una clausola fosse dichiarata "nulla" non invalidi pure le altre:
-Vietando la sublocazione totale o parziale
-Vietando il comodato d'uso.
-Fissando la "capienza massima" di dimora ad X persona.
-Dando obbligo di comunicazione di chiunque venga "ospitato" per breve periodo di tempo fornendo copia documenti di identità.

Tanto meglio se con doppia firma di accettazione.

Consapevoli che con certi "soggetti" servirebbe leggergli l'anima e che qualsivoglia clausola può essere diversamente interpretata dai nostri "fantasiosi" Gìudici notoriamente sbilanciati in un certo verso.

Ma, seppur dichiarate nulle, certe clausole funzionano come deterrente e non è detto che costoro arrivino ai gradi più alti.

Eviterei anche di prestare fede ai "titoli" di certi giornalai quando riportano le massime di alcune sentenze.

Della più nota
Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2012, n. 9931
che ha visto 2 capovolgimenti (primo Giudice dava ragione alla conduttrice/ospitante, Corte Appello al ricorrente, Cassazione alla conduttrice) tutti citano la massima finale che dichiarava nulla la clausola sull'ospitalità.
Giovi precisare che era comunque fra 2 sorelle.(e particolare da non trascurare il figlio minore ) contro ENPAM.

Ma tralasciano questo passaggio:

la sublocazione deve presumersi “nei casi in cui l’immobile sia occupato da persone che non sono al servizio o non siano ospiti del conduttore né a questo legate da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado”.

Nel caso di @Caesar2 non risulta vi sia tale vincolo di parentela.
Tutte da verificare anche le altre questioni.
 

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