5 maggio 2005 il sole 24 ore
Eredità, « legittima » meno forte
Coniuge e figli potranno rinunciare a impugnare le donazioni lesive dei loro diritti Ipoteche salve dopo 20 anni
U na svolta epocale nel diritto delle successioni ereditarie si avrà per effetto della conversione in legge del decreto sulla competitività: vanno in soffitta principi secolari a tutela dei più stretti congiunti del defunto in nome di una ritenuta prevalente attenzione per la sicurezza delle contrattazioni e delle garanzie a favore del credito bancario.
Innovazioni che non mancheranno di suscitare una miriade di interventi e di riflessioni, non fosse altro che per la necessità di coordinare e rileggere norme che affondano le loro ragioni nella tradizione più consolidata con l'impeto di una riforma improvvisa, del tutto inattesa e forse perciò non del tutto meditata.
L'azione di riduzione e l'azione di restituzione dei beni. Il legittimario leso nei suoi diritti o addirittura diseredato ( mediante testamento o mediante donazione), una volta esperita vittoriosamente l'azione di " riduzione" delle disposizioni lesive, se non trova capienza per soddisfare le sue ragioni di credito nel patrimonio del donatario, dell'erede o del legatario, può agire in " restituzione" per soddisfarsi sui beni donati, verso chiunque ne sia divenuto proprietario.
L'azione di riduzione si prescrive nell'ordinario termine decennale e il suo vittorioso esperimento dell'azione di riduzione determina che i beni restituiti al legittimario vengono di diritto " ripuliti" « da ogni peso o ipoteca » di cui nel frattempo possano esser stati gravati.
La difficoltosa circolazione dei beni donati. La normativa appena illustrata ha reso finora assai difficoltosa la circolazione di beni donati. D'altro canto, la defiscalizzazione delle donazioni ha reso assai numeroso questo tipo di atti, mentre in passato la frequenza delle donazioni era assai calmierata dall'elevato carico fiscale. Inoltre mediante donazione, si possono evitare le plusvalenze altrimenti dovute in caso di cessione onerosa ( si pensi alla vendita di aree edificabili o di partecipazioni societarie), prassi che è comunque abbastanza calmierata dal fatto che il Fisco sul punto ha già da tempo le orecchie diritte.
Dopo 20 anni la donazione diventa inattaccabile. La prima novità della riforma è dunque quella secondo cui l'azione di restituzione può essere esperita dal legittimario leso o pretermesso solo se non sono decorsi « venti anni dalla donazione » : quindi, qualora i venti anni siano trascorsi, il legittimario resta con un palmo di naso se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario vittorioso nell'azione di riduzione.
Dopo 20 anni le ipoteche sono salve. Lo stesso principio vale per le ipoteche e ogni altro " peso" ( si pensi ad esempio a un diritto di usufrutto) che il donatario abbia iscritto o trascritto sull'immobile donatogli: se l'azione di riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, ora le ipoteche e i pesi dunque restano efficaci, fermo però restando « l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni » e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione.
L'atto di « opposizione stragiudiziale » alla donazione. Ma la novità senz'altro più rivoluzionaria è la possibilità degli stretti congiunti del donante di opporsi alla donazione, cosa finora categoricamente implausibile.
Dispone dunque la nuova norma che i termini di venti anni sopra illustrati sono " sospesi" ( e quindi non decorrono) nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante qualora essi abbiano « notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione » ( atto sconosciuto nel diritto finora vigente).
La nuova norma precisa che questo diritto di opposizione non solo « è personale e rinunziabile » ( quando invece finora un principio indefettibile e, anche qui, plurisecolare, è stato quello della non rinunciabilità, finché durava la vita del donante, dell'azione di riduzione spettante ai legittimari) ma anche che detta opposizione « perde effetto » ( quindi la sospensione cessa) « se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione » .