mariarita

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Un saluto a tutti. Ho appena saputo che i miei genitori a mia insaputa hanno venduto una villa a mio fratello e mia cognata per una somma che corrisponde a meno della metà del suo valore reale. So che per adesso non posso agire legalmente. Ho speranze per il futuro?:domanda:
 

Ennio Alessandro Rossi

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Segnalo alcuni articoli di facile comprensione in tema di sproporzione ; bisognerebbe sentire un legale se possono essere applicati nel caso in spece:

Art. 1448. --Azione generale di rescissione per lesione. --Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. 2-L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 3-La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 4-Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.- 5-Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Art. 1449--Prescrizione.---L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto ; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947. (n.d.r ossia una prescrizione piu' lunga) La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.

Art. 1450.--Offerta di modificazione del contratto.Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

ps veda anche questo link
http://webcache.googleusercontent.c...o+a+prezzo+irrisorio&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
aggiungo farei mia questa tesi esposta nel post richiamato:
"a) Se l'acquirente si approfitta dello stato di bisogno del venditore e il prezzo pagato è inferiore alla metà del valore del locale, chi vende può chiedere giudizialmente la rescissione del contratto, entro un anno dalla conclusione, (gli effetti del contratto vengono cancellati e le parti sono obbligate a restituire quanto hanno ricevuto in esecuzione dell'accordo).
b) Ricorre la figura del vendita mista a donazione, sucettibile di riduzione limitatamente alla differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato.
c) Se il prezzo corrisposto è irrisorio la vendita può dirsi a prezzo simbolico e siamo ancora dinanzi a una donazione con applicazione della relativa disciplina"

Aggiungasi che esiste la possibilità di eccepire tempestivamente e subito suddetta donazione tramite un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione il cui scopo è quello di sospendere il decorso del termine ventennale oltre il quale non sarebbe piu' possibile agire per restituzione . Ai sensi dell’art. 563 c.c., l'atto di opposizione va notificato e trascritto, nonché rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Necessita tassativamente la assistenza di un legale
 

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