aggiungo farei mia questa tesi esposta nel post richiamato:
"a) Se l'acquirente si approfitta dello stato di bisogno del venditore e il prezzo pagato è inferiore alla metà del valore del locale, chi vende può chiedere giudizialmente la rescissione del contratto, entro un anno dalla conclusione, (gli effetti del contratto vengono cancellati e le parti sono obbligate a restituire quanto hanno ricevuto in esecuzione dell'accordo).
b) Ricorre la figura del vendita mista a donazione, sucettibile di riduzione limitatamente alla differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato.
c) Se il prezzo corrisposto è irrisorio la vendita può dirsi a prezzo simbolico e siamo ancora dinanzi a una donazione con applicazione della relativa disciplina"
Aggiungasi che esiste la possibilità di eccepire tempestivamente e subito suddetta donazione tramite un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione il cui scopo è quello di sospendere il decorso del termine ventennale oltre il quale non sarebbe piu' possibile agire per restituzione . Ai sensi dell’art. 563 c.c., l'atto di opposizione va notificato e trascritto, nonché rinnovato prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Necessita tassativamente la assistenza di un legale