Mi pare che la procedura non sia stata correttamente applicata, ossia non è vietato registrare l'audio dell'assemblea, ma il verbale si scrive seduta stante (non dopo aver ascoltato il registrato), e firmato dal Segretario e Presidente, il quale consegna all'amministratore la copia che verrà inviata agli assenti e magari (ma non obbligatorio) ai presenti per conoscenza.
Però secondo me, 13 pagine di verbale mi sembra un assurdo, infatti non è necessario scrivere tutto, parola per parola di quanto viene detto durante la riunione.
Il processo verbale che ex art. 1136, u.c., c.c., deve essere redatto e trascritto nel registro tenuto dall'amministratore, ha la funzione di documentare la valida costituzione dell'organo, la formazione e il contenuto della volontà condominiale espressa attraverso le assunte delibere, sì che non sussiste alcun obbligo ex lege e, specularmente, alcun diritto dei condomini a veder riprodotti nel verbale ogni loro osservazione, richiesta o dichiarazione che esuli dai suddetti contenuti. --- Corte app. civ. Milano, sez. I, 18 settembre 1992, n. 1491, Visotto c. Cond. di via della Torre n. 32 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1993, 543.
Ma il verbale è valido ed efficace se contiene gli elementi essenziali alle delibere;
Nel verbale dell'assemblea devono essere indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione dell'assemblea e delle sue deliberazioni, pena la nullità delle deliberazioni adottate dall'assemblea. --- Trib. Civ. Napoli, sez. X, 12 maggio 1989, n. 4923, Milano c. Condominio di Vicolo Belvedere, 1, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1989, 716.