Marek77

Nuovo Iscritto
Buonasera,

mi sono iscritto perchè vorrei avere delucidazioni su come procedere a stipulare un contratto di affitto di natura transitoria.

Attualmente sono proprietario di appartamento che per esigenze lavorative devo lasciare. L'ideale sarebbe venderlo ma non è il periodo migliore per cui ho pensato di metterlo in affitto. Ho pensato ad un affitto transitorio di 1 anno in modo da avere maggiore flessibilità nella vendita. Ho già trovato una persona disposta ad entrare in affitto per 1 anno visto che ha una attività in paese e ha necessità di trasferirsi qui.

Volevo chiedere se per voi l'affitto transitorio di 1 anno era la soluzione ideale per la mia situazione. Inoltre volevo chiedere come funziona il recesso del contratto da parte mia. Posso recedere il contratto prima della scadenza dei 12 mesi se arriva qualcuno disposto a comprare il mio appartamento o devo per forza aspettare lo scadere dei 12 mesi prima di vendere?

Grazie,
Marco
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Ciò che è stato scritto al post precedente è esatto.
Oltre a ciò, il contratto ad uso transitorio deve essere redatto secondo precisi schemi indicati dagli accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini oppure, ove tali accordi non ci fossero, secondo gli schemi approvati dal D.M. 30-12-2002 e s.m., ovvero questi.
Vedi l'allegato Allegato C-indivivtrans .doc
Ti conviene rivolgerti ad una associazione di proprietari edilizi se non sei esperto in materia, onde evitare di commettere errori vista la tua intenzione di vendere.
Comunque, a fronte di un potenziale acquirente, non credo che la presenza di un'affittanza di durata di un anno costituisca un problema. Per entrare in possesso del suo bene non dovrà aspettare molto.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Non necessariamente può anche essere redatto in forma privata specificando la natura della transitorietà.

Non concordo, leggiti il comma 7.

D.M. 30/12/2002 Ministero Infr. e Trasp. Art. 2
(Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi)

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 medesimo.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.
8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa ma non ho detto questo.
Il comma 7 del decreto, quello in grassetto che ti ho indicato, parla degli schemi.
Il comma 8 parla dell'assistenza sindacale.
Mi spiego meglio.
Ho detto che debbono essere redatti secondo precisi schemi (approvati e indicati dagli accordi territoriali o dagli allegati al D.M. ministeriale ove questi non esistano), altrimenti non sono validi.
Quindi sostengo che non basta indicare la natura delle transitorietà, ma occorre redigere il contratto secondo i precisi schemi di cui sopra (con o senza assistenza sindacale), nonché, prima della scadenza, confermarsi vicendevolmente per iscritto il persistere delle motivazioni che hanno richiesto la transitorietà del contratto.
Viceversa il contratto non è valido e viene ricondotto ex lege a un normale contratto a canone libero della durata di 4 + 4 anni regolato dall'art. 2 della Legge 431/98.
 

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