Anche io la sta cercando ma purtroppo non riesco a trovarla.Ieri a forum, sul canale 5,si è discussa la questione di un affitto non registrato entro il termine di 30 giorni.
Linquilino aveva denunciato il locatore all'ufficio entrate che ha provveduto a sostituire il contratto irregolare tra le parti con un contratto "forzato" di 4+4 con un canone di affitto pari a tre volte la rendita catastale,nel caso euro 150,00 mensili.TUTTAVIA IL GIUDICE HA PRECISATO CHE TALE NORMA LEDE LA LIBERTA' ECONOMICA DEI PRIVATI,COSTITUZIONALMENTE PROTETTA.HA PURE PRECISATO CHE I CONTRATTI SOSTITUTIVI IMPOSTI D'IMPERIO DALLA LEGGE DEVONO RIMANERE SOSPESI,QUINDI SENZA EFFETTI PRATICI,FINO ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. CHE E' STATA GIA' INVESTITA DEL CASO PER INIZIATIVA DI UN GIUDICE DI MERITO.Qualcuno ne sa di più?E' possibile rintracciare questa causa?Grazie per quanto gli amici possono precisarmi.
Forse ci può aiutare Maidealista?
Ad ogni buon conto, in quel filmato il Giudice sospendeva solo la richiesta da parte del conduttore della restituzione di quanto versato prima dell'applicazione del contratto dlgs 23/2011.
Non veniva sospeso il pagamento del canone , triplo della rendita catastale, dopo l'applicazione del contratto di legge.
La data di prima messa in onda di quel filmato credo sia 27/1/2012.
Amici è bene comunque sapere che:
Impugnativa diretta: ogni cittadino può proporre la questione di legittimità costituzionale direttamente all’organo incaricato.
Giudizio in via incidentale è quello in cui la questione di legittimità costituzionale viene proposta alla Corte Costituzionale da un giudice durante lo svolgimento di un processo. Per avviare il procedimento è necessario:
-che in processo si discuta dell’applicazione di una legge;
-che sorga il dubbio che la legge sia incostituzionale;
-che il processo non possa concludersi se non si risolve la questione.
La questione di incostituzionalità può essere sollevata direttamente dal giudice o dal pubblico ministero (colui che sostiene l’accusa). Se la questione appare infondata il processo prosegue e la questione di incostituzionalità non viene sottoposta a giudizio della corte costituzionale, altrimenti se il giudice ritiene che bisogna dubitare della legittimità della legge, egli sospende il giudizio e rimette gli atti alla corte costituzionale.
Apertosi il giudizio costituzionale, l’esame delle questione viene affidata a un giudice (giudice relatore) che ne riferisce agli altri giudici. I giudici, al termine di un udienza pubblica, si riuniscono da soli in camera di consiglio per emettere la sentenza.
Sentenza di accoglimento: la corte costituzionale accoglie la tesi della incostituzionalità; essa avviene espressamente dichiarata nella sentenza che menziona anche gli articoli in contrasto.