Difficilmente raggiungerai un accordo bonario, ma tentar non nuoce, prova ad esibire all'albergatore questa Sentenza, poichè lui ha di fatto ha creato una servitù, la quale avrebbe dovuto essere approvata all'unanimità (1000/1000), se non vuole recedere purtroppo la strada da intraprendere è quella legale;
L'apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino è consentita, quale uso più intenso del bene comune, con eccezione del caso in cui tale varco metta in comunicazione l'appartamento del condomino con altra unità immobiliare attigua, pur di proprietà del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condominiale, poiché in questo caso il collegamento tra unità abitative determina la creazione di una servitù a carico di fondazioni e struttura del fabbricato; quest'ultima ipotesi, peraltro, affinché il comportamento illecito del condomino determini un danno risarcibile, occorre la prova di un concreto pregiudizio economico, la cui verificazione, in assenza di un'effettiva dimostrazione, può ritenersi solo possibile o probabile. --- Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3035
C'è un'altra Sentenza interessante;
L’apertura di un varco nel muro perimetrale per le esigenze del singolo condòmino, può ritenersi in linea generale consentita quale uso più intenso del bene comune ex art. 1102 c.c. (sempre che sussistano i presupposti di legittimità previsti dalla citata norma), salvo allorché il varco consenta la comunicazione tra il proprio appartamento ed altra unità immobiliare attigua, pur se di proprietà del medesimo condòmino, ma ricompresa in un diverso edificio condominiale. Giacché, in tal caso, il collegamento tra due unità abitative determina la creazione di una servitù a carico di fondazioni, suolo, solai e strutture del fabbricato e anche di passaggio a carico di un eventuale ingresso condominiale su via pubblica, tale modifica non può legittimamente avvenire per iniziativa unilaterale del singolo condòmino, ma richiede il consenso unanime di tutti. --- Corte app. civ. Roma, sez. IV, 21 aprile 2010, n. 1688