mfr100

Membro Attivo
Nel maggio del 2011 ho affittato un appartamento con regolare contratto a canone libero intestato a due donne (per semplicità A e B). Nel novembre/dicembre del 2011 è entrato in casa un uomo (C) che pare sia nel frattempo diventato il marito di A. L'ingresso di C in casa non mi è mai stato comunicato da nessuno.

All'inizio di agosto del 2012 B e C hanno litigato e a seguito di questo episodio B ha sporto regolare denuncia per minacce nei confronti di C. Subito dopo B ha manifestato la sua intenzione di abbandonare immediatamente l'appartamento (previa lettera di disdetta per A/R che devo ancora ricevere).

A questo punto rimarrebbero in casa l'inquilina A e il marito C ma io il contratto l'avevo con A e B.
Il contratto dice:

- nelle condizioni di recesso: Non e' ammesso il recesso di uno solo dei due condittori, salvo che l'altro conduttore non comunichi per iscritto la propria volonta' di subentrare al recedente ed i locatori acconsentano.
- nella sublocazione: Gli occupanti dell'alloggio sono numero 2 di persone. E' vietata la sublocazione parziale o totale.

Io ovviamente non ho piacere di questo cambiamento di inquilini e vorrei o che le cose tornassero come in origine (cosa ormai difficile) oppure che l'appartamento fosse liberato. In caso pertanto di recesso del locatore B io non accosentirei al subentro di A.

Se non acconsento, A se ne deve andare?
Oltretutto io non voglio C (con cui non ho alcuna relazione contrattuale) all'interno dell'appartamento


Grazie
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Dunque, da quanto illustri A e B sono responsabili in solido del contratto. Il terzo incomodo C si è insediato in maniera stabile nei locali affittati. Se C fa parte del nucleo familiare di A (se si sono sposati) credo sia difficile ottenere la risoluzione del contratto per inadempienza o violazione delle clausole (il subaffitto non c'entra), poiché in genere la giurisprudenza ammette che si possano ospitare stabilmente in casa persone appartenenti al nucleo familiare (e il marito legittimo lo è).
Se invece non sono sposati o conviventi non dovrebbe essere difficile considerare questa violazione un'inadempienza risolutiva del contratto.
Per quanto riguarda B, questa non può dare disdetta se A non si impegna a subentrare con il tuo consenso. Mi sembra che il fatto della necessità del tuo consenso sia una clausola vessatoria.
Infatti, se A e B sono responsabili in solido, B se ne va ed A si assume a suo carico la quota di affitto di B, penso che nessun giudice decreterebbe lo sfratto di A poiché manca il tuo consenso, considerandolo superfluo per la prosecuzione del rapporto di locazione in atto.
Sicuramente è un bel problema fare in modo che se ne vadano tutti e tre, potresti proporre un nuovo contratto con A e C risolvendo il precedente, ma se tu non vuoi avere C come conduttore non saprei proprio cosa consigliarti in merito.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Per quanto riguarda B, questa non può dare disdetta se A non si impegna a subentrare con il tuo consenso. Mi sembra che il fatto della necessità del tuo consenso sia una clausola vessatoria.
Il conduttore restante potrebbe avere difficoltà ad assolvere, da solo, gli obblighi contrattuali.
Dal C.C. :
CAPO VIII Della cessione del contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.
+
Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.).
Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto.
Cessione del contratto
:daccordo:
 

mfr100

Membro Attivo
Ma qual'è la logica di tutto ciò?
Se ho fatto il contratto con entrambi (A e B) è proprio perchè mi sono prima sincerato che con i due stipendi sono in grado di pagare l'affitto. Con un solo stipendio (quello di A se B se ne va) dal momento che C non lavora e non mi pare ne abbia intenzione in futuro, sono abbastanza certo che non riuscirà a pagare l'affitto.

Se neppure una clausola contrattuale che impedisce ad una delle parti di andarsene senza il mio consenso è sufficiente come mi sarei dovuto comportare per tutelarmi in un caso di questo tipo?

grazie
 

mfr100

Membro Attivo
A questo punto spero sia come dice maidealista e non come dice mapeit.
Volevo aggiungere solo un paio di considerazioni:
- non sono un legale ma ritenere vessatoria la clausola sul recesso che prevede la ridiscussione del contratto con il proprietario mi parrebbe veramente illogico: è infatti la naturale conseguenza della firma del contratto da parte di entrambi i conduttori.
Mi rifaccio ad un esempio in un altro settore (quello bancario): se viene fatto un conto corrente cointestato e successivamente uno dei titolari del conto decide di recedere la Banca chiude il conto ed eventualmente ne viene aperto un altro con nuovo contratto. Non mi pare ci sia differenza con il nostro caso.
- se fosse come dice mapeit non riuscirei a capire per quale motivo si debba fare un contratto intestandolo a più conduttori. Significherebbe infatti accollarsi i rischi che derivano dai comportamenti "stravaganti" di entrambi; a questo punto sarebbe meglio intestare sempre il contratto ad uno solo dei due, almeno in tal modo si rischia solamente se l'inquilino che si comporta in maniera non corretta è solamente l'intestatario del contratto. Non essendoci infatti con l'altro alcun tipo di rapporto si potrebbe sempre dire che questo è un amico ospitato casualmente nell'appartamento pertanto non autorizzato dal proprietario a rimanervi. Quindi stando così le cose i contratti cointestati sarebbero sempre più a rischio per i proprietario di quelli singoli, giusto?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Fare un contratto con due obbligati in solido vuol dire che se uno dei due non onora il contratto, l'altro è obbligato anche per la parte di obbligazione che non viene onorata dall'inadempiente.
Questo è quanto vale in teoria.
Nella pratica però, come giustamente dice maidealista tu puoi ovviamente rescindere il contratto, ma trattandosi di una locazione e quindi di un rapporto che per cessare ha bisogno della decisione di un giudice, si tratta di vedere se il giudice a fronte delle rassicurazioni della parte obbligata in solido sul fatto che riuscirà ad onorare il contratto, decreterà ugualmente lo sfratto, oppure troverà un escamotage (es. clausola vessatoria) per mantenere l'inquilino nell'abitazione purché onori l'intera obbligazione.
Te lo dico solo perché nelle locazioni, in Italia, la prassi a volte è molto diversa dalla teoria e i giudici fanno un po' quello che vogliono.
 

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