pasaggio956

Nuovo Iscritto
buongiorno,
la questione è la seguente: il testatario ha fatto testamento olografo lasciando parte dell'immobile al nipote ( beneficiario) figlio del fratello gia deceduto da tempo. Ora il benficiario è morto prima della morte del testatario chi eredità al posto del nipote deceduto? la figlia e/o la moglie possono rivendicare la parte che sarebbe spettata al padre e al marito se ancora in vita?
grazie della risposta
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il testatario ha fatto testamento olografo lasciando parte dell'immobile al nipote ( beneficiario) figlio del fratello gia deceduto da tempo. Ora il benficiario è morto prima della morte del testatario chi eredità al posto del nipote deceduto?
La rappresentazione ereditaria (ex artt. 467 e 468 c.c.) opera solamente a favore dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius. Non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso. Il testatore (non testatario) potrebbe però aver previsto tale evenienza (la premorienza di un chiamato alla sua eredità) e quindi aver indicato un'altra persona a cui sarà devoluta la quota che era destinata al nipote. Ma, dato che il testatore è ancora in vita, presumo che valuterà l'opportunità di redigere un nuovo testamento, che annullerebbe quello in discussione.
 

pasaggio956

Nuovo Iscritto
ok grazie per la risposta un poco tecnica ma ora se ho capito bene la parte di immobile che era del testatore, anche lui deceduto dopo la morte del beneficiario, va di conseguenza alla moglie e alla figlia.
Non mi risulta ci siano stati altri testamenti che modificano la prima versione, quindi se ho capito bene l'immobile va di conseguenza alla moglie ed alla filglia del testatore ancora in vita.
Per chiarire ancora, la moglie e la figlia del beneficiario (deceduto prima del decesso del testatore) indicato nel testamento hanno diritto all'eredità.
grazie in anticipo della risposta ciao.
 

erwan

Membro Assiduo
La rappresentazione ereditaria (ex artt. 467 e 468 c.c.) opera solamente a favore dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius. Non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso.
nel nostro caso l'erede testamentario è esattamente "nipote, figlio del fratello premorto"

Ma, dato che il testatore è ancora in vita, presumo che valuterà l'opportunità di redigere un nuovo testamento, che annullerebbe quello in discussione.
credo proprio di no, o questa discussione non avrebbe avuto alcun senso...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
nel nostro caso l'erede testamentario è esattamente "nipote, figlio del fratello premorto"
Appunto, nel nostro caso il primo chiamato all'eredità (che non può o non vuole accettare l'eredità) non è figlio o fratello del de cuius. Ergo la rappresentazione non può operare. Manca la condizione iniziale e necessaria.
 

erwan

Membro Assiduo
nel nostro caso il primo chiamato all'eredità (che non può o non vuole accettare l'eredità) non è figlio o fratello del de cuius. Ergo la rappresentazione non può operare. Manca la condizione iniziale e necessaria.
è l'interpretazione tradizionalmente più restrittiva dei giudici di legittimità, ma diverse pronunce di merito più recenti sostengono che la rappresentazione operi anche quando il rappresentato non sia solo figlio o fratello, leggendo l'articolo 468 come elenco non tassativo;

inoltre: se il nipote non può accettare la delazione come si devolve l'eredità?
se andrà in parte secondo legittima opera nuovamente la rappresentazione, per cui la figlia può esservi chiamata come rappresentante del proprio nonno (cioé il fratello del de cujus);

(sempre ovviamente se non entrano in gioco altri istituti)
 

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