Invece c'è da chiarire che le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
Quindi la sanzione e' di 254 euro solo se ciò corrisponde al calcolo di cui sopra.
E in ogni caso i soggetti obbligati alla registrazione possono avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 se sussistono le condizioni ivi previste.
e dove sta scritto questo?
Nella circolare non c'e' questo ragionamento.
Si evidenzia che ai fini del perfezionamento della remissione in bonis
occorre versare la sanzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decretolegge
2 marzo 2012, n. 16 in misura pari a 258 euro. La sanzione deve essere
versata tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti
eventualmente disponibili, utilizzando il codice tributo “8114” (cfr risoluzione n.
46/E dell’11 maggio 2012).
Mi pare che fosse in una circolare precedente.