elio 42

Membro Junior
Proprietario Casa
Il mio condominio e' cosi' composto: al piano terreno 2 appartamenti, 2 al primo piano, 1 al terzo (il mio), di ampiezza uguale a quelli sottostanti. L'ascensore parte dal seminterrato. Ho dubbi sulla giustezza delle tabelle millesimali ascensore: per quanto riguarda i 500/1000 relativi alla parte proprieta' tutto ok; per i 500/1000 relativi all'altezza dei piani, il geometra redattore delle medesime si e' cosi' comportato: piano terreno zero; l'altezza tra seminterrato e piano terra divisa tra tutte le cantine e box; l'altezza tra p.t. e 1° piano diviso tra gli app. al 1° piano, quella fra p.t. e 2° piano tutta al mio app.to.
Non mi convince attribuire tutto il valore di altezza di piano ad un solo appartamento e considerare piano
zero il p.t. anziche' il seminterrato, da dove parte l'ascensore. Sarei grato del parere di qualche esperto in materia, grazie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere e fatto salvo altre convenzioni, è stato applicato giustamente l'art. 1124 cc il quale vale anche per l'ascensore, purtroppo se il tuo appartamento è il solo al piano, la quota proporzionale (altezza piano) è solamente di tua competenza;

cc Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

In tema di condominio di edifici la regola posta all’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente; nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore trova applicazione la disciplina dell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)". Cass. Civ. sez.II, 16 maggio 1991, n. 5479
 

elio 42

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie, e per quanto riguarda l'altra questione, cioe' il fatto di considerare piano zero il pianterreno anziche'
il seminterrato da dove parte l'ascensore, qual'e' il suo parere?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie, e per quanto riguarda l'altra questione, cioe' il fatto di considerare piano zero il pianterreno anziche'
il seminterrato da dove parte l'ascensore, qual'e' il suo parere?
Secondo il mio parere il piano zero è quello di partenza dell'ascensore, in pratica quello da cui si entra nel palazzo.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Il ragionamento del geometra è corretto. Sia nell'attribuzione dei valori da p.t. a -1, sia da p.t. a +1 e +2. Come peraltro già evidenziato da condobip.
 

elio 42

Membro Junior
Proprietario Casa
Continuo a non essere convinto. In un altra discussione (ripartizione spese difficoltosa) C'e' un piano di 5 appartamenti dei quali due non utilizzano le scale e l'ascensore, e la meta' di valore millesimale relativa all'altezza del piano grava sui 3 app.ti restanti: nelle risposte e' acquisito che invece il valore dei due app.ti mancanti vada ripartito sulla totalita' dei condomini. Mi sembra in definitiva lo stesso caso del mio.Inoltre, nel caso di ascensore che parte dal seminterrato, dove ci sono box auto e cantine, riterrei corretta una ripartizione per valori di altezza piano cosi' concepita: box e cantine 0- p.t. 1 -1° piano 2- terzo piano 3.
Ringrazio in anticipo chi volesse darmi il suo parere.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Continuo a non essere convinto. In un altra discussione (ripartizione spese difficoltosa) C'e' un piano di 5 appartamenti dei quali due non utilizzano le scale e l'ascensore
Non credo di aver letto quella discussione, ma probabilmente si potrebbe trattare di condominio parziale contemplato dal 3° comma dell art. 1123 cc ;

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Ma nel tuo caso è inapplicabile questa norma, perchè tu hai la possibilità di usare l'ascensore (e le scale) e sei l'unico al piano.
 

elio 42

Membro Junior
Proprietario Casa
Temo di non essermi fatti capire. In quella discussione si tratta di un piano dove ci stanno tre appartamenti anziche' 5 come tutti gli altri, e i partecipanti al forum convengono che la parte di millesimi relativa all'altezza di piano dei 2 app. indipendenti e quindi esclusi non vada divisa tra i 3 rimanenti, ma su tutto il condominio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Temo di non essermi fatti capire. In quella discussione si tratta di un piano dove ci stanno tre appartamenti anziche' 5 come tutti gli altri, e i partecipanti al forum convengono che la parte di millesimi relativa all'altezza di piano dei 2 app. indipendenti e quindi esclusi non vada divisa tra i 3 rimanenti, ma su tutto il condominio.
Anche nello stabile dove abito ci sono situazioni del genere, proprio al piano dove abito (ed in altri) siamo in quattro e negli altri piani sono cinque appartamenti, e la quota per l'altezza piano (scale e ascensore), viene divisa in 4 al mio piano, mentre negli altri viene divisa in 5, e negli altri piani si fa lo stesso, la quota altezza piano viene divisa per quante u.i. esistenti (addirittura in tre o due), altrimenti si andrebbe contro il dettato dell'art. 1124 cc.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Non hai interpretato esattamente la discussione cui ti riferisci e che era stata sollevata dal nostro amico Adimecasa. La situazone che, in quel caso, venne appurata era che 2 appartamenti su 5 di uno stesso piano (il primo) non fruivano né della scala condominiale, né dell'ascensore in quanto PROPRIO non vi avevano accesso. Non per una loro scelta o per imposizione di chicchessia. Ma chi aveva elaborato le tabelle millesimali aveva compiuto, se non un abuso, sicuramente un grosso errore. Tant'è che la discussione si chiuse con l'ipotesi di chiedere in assemblea la revisione delle tabelle e nel caso di diniego, probabilmente i due condomini interessati (su 25 se non ricordo male.....) avrebbero potuto senz'altro adire il Giudice. Certo, con le difficoltà del caso, per le note carenze della Giustizia.....
Il tuo caso, spero di ricordare bene, è nel giusto il Geometra che ha attribuito il valore di piano al tuo solo appartamento. Visto che sei il solo ad occupare il piano, non vedo con chi potresti dividere il predetto valore. Ed ha ancora agito bene nel valutare quale piano di partenza dell'ascensore, il P.T. E' come se avesse diviso l'altezza di piano in due porzioni: la prima a salire (dal P.T. al 2°) ed un'altra a scendere (dal P.t. al piano box e cantine) In questo modo può risultare più agevole, ad esempio, attribuire le spese nel caso in cui, magari, uno o più proprietari dei box non siano condomini degli appartamenti e quindi, possano fruire dell'ascensore in maniera distinta dai predetti condomini.
Spero di averti chiarito qualche dubbio.
 

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