citfra

Membro Attivo
Riguardo la prescrizione e decadenza per tributi locali in base all’Art. 72, primo comma, D. Lgs n° 507/93 e della sentenza n° 4283/2010, depositata il 23/02/2010 la Corte di Cassazione ha fissato il termine di prescrizione di molti tributi fra cui la Tarsu in cinque anni.
Il quesito è il seguente: per data di notifica di un accertamento in rettifica della Tarsu, tramite raccomandata, è da considerarsi quella di partenza (consegna del richiedente all’Ufficio Postale) o quella di ricevimento da parte del contribuente (consegna del postino)?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
per data di notifica di un accertamento in rettifica della Tarsu, tramite raccomandata, è da considerarsi quella di partenza (consegna del richiedente all’Ufficio Postale)
Questa.
o quella di ricevimento da parte del contribuente (consegna del postino)?
Il contribuente considererà questa data come termine iniziale per il conteggio del tempo entro il quale potrà proporre ricorso.
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per cui, se trattasi di TARSU relativa all'anno 2007, e la rettifica è stata spedita alla fine del 2012 (5 anni), la comunicazione è valida se viene ricevuta dal destinatario entro il 31/12/2012.
Se invece la ricezione dell'avviso di rettifica avviene dopo tale data, quindi nell'anno 2013, la comunicazione non ha alcun valore per decorrenza dei termini.:amore:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per cui, se trattasi di TARSU relativa all'anno 2007, e la rettifica è stata spedita alla fine del 2012 (5 anni), la comunicazione è valida se viene ricevuta dal destinatario entro il 31/12/2012.
No. L'avviso è valido se era stato spedito entro il 31/12/12. Anche se il destinatario l'ha ricevuto molti giorni dopo.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
ribadisco che la posta non mette più il timbro datato della consegna e pertanto si fa riferimento alla data di emissione dell'avviso:daccordo:
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo che la data di riferimento debba essere senz'altro quella di ricezione.
Ciò per un principio logico. Infatti, se io, amministrazione dò alle Poste una "paccata" (Fornero docet.....) di atti da recapitare in data odierna dicendo alle Poste:"...fai tu le spedizioni, quando hai un momento di tempo....."" Magari queste spedizioni avvengono dopo 6 mesi dal momento che io le ho consegnate, è ovvio che come contribuente vengo danneggiato in quanto mi si sono accorciati i tempi - o nel caso delle multe- addirittura preclusi i termini per un eventuale ricorso. Ecco perché i termini per i ricorsi riportano la dicitura che così recita:" si può proporre ricorso entro e non oltre n. giorni dal RICEVIMENTO della presente notifica......ecc. ecc." E poco importa che il contribuente vada a ritirarla all'Ufficio Postale dopo, che so, 28 giorni dal ricevimento dell'avviso. Saranno cavoli suoi se non la ritira entro il termine il che comporta la compiuta giacenza - l'atto torna indietro al mittente ed iniziano le procedure per il recupero coattivo....ecc. ecc. poi Equitalia e....tanti saluti!):rabbia:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che la data di riferimento debba essere senz'altro quella di ricezione.
Credi molto male.
o nel caso delle multe- addirittura preclusi i termini per un eventuale ricorso.
Anche qui, credi male. Il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento.
Come del resto avevi già scritto:
Ecco perché i termini per i ricorsi riportano la dicitura che così recita:" si può proporre ricorso entro e non oltre n. giorni dal RICEVIMENTO della presente notifica.

ribadisco che la posta non mette più il timbro datato della consegna
Gli invii di cui si discute vengono timbrati con la data di ricevimento. E in tutti i casi, la data di ricevimento appare nell'avviso di ricevimento firmato da chi ritira il plico.
pertanto si fa riferimento alla data di emissione dell'avviso
La data che conta per decidere se la notifica è valida o fuori termine è quella di consegna all'Ufficio postale da parte del mittente.
 

citfra

Membro Attivo
Ho atteso la fine della discussione e nel dubbio, comunque, ho inoltrato la richiesta di annullamento. Nel caso non ricevessi nessuna risposta da parte dell'Ufficio tributi del Comune sarò costretto a pagare entro i "famosi 60 giorni dalla ricezione e non dalla data di spedizione" e poi eventualmente richiedere il rimborso. Cosa ne pensate?
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
per data di notifica di un accertamento in rettifica della Tarsu, tramite raccomandata, è da considerarsi quella di partenza (consegna del richiedente all’Ufficio Postale) o quella di ricevimento da parte del contribuente (consegna del postino)?

Quella di partenza dall'ufficio postale del mittente. Saluti.
 

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