chiccolina

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salve, espongo il mio quesito: sono proprietario al 50% con mio fratello di un box che usa nostro padre che ultimamente ha problemi di liquidità così abbiamo deciso di vendere l'immobile e dargli il ricavato. Come si può fare? Ci sono dei costi? Occorre un atto notarile?
Grazie.
 

Nemesis

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abbiamo deciso di vendere l'immobile e dargli il ricavato. Come si può fare? Ci sono dei costi? Occorre un atto notarile?
La donazione, se riguarda beni mobili non di modico valore (*), deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Quindi occorre un notaio.
(*) La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
 

chiccolina

Nuovo Iscritto
Ma si può fare contestualmente alla vendita o dato che il trasferimento di denaro a nostro padre deve essere fatto con bonifico bancario per la tracciabilità occorre un successivo atto con ancora un notaio? e che tipo di atto? Noi pio dobbiamo dichiarare qualcosa nel 730 del prossimo anno? E nostro padre?
Scusa, ma non ci capisco nulla di queste cose ed i dubbi sono tanti...
Grazie!!!
 

mapeit

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La donazione, se riguarda beni mobili non di modico valore (*), deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Quindi occorre un notaio.
(*) La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Giustissimo, ma non sappiamo né il valore della donazione né l condizioni economiche dei donanti.
 

Nemesis

Membro Storico
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Giustissimo, ma non sappiamo né il valore della donazione né l condizioni economiche dei donanti.
Infatti l'OP ha (ora) elementi per valutare se la donazione che ha intenzione di disporre possa rientrare in quella di "modico valore". Io ritengo che non vi rientri.
Ma il semplicistico "Tra parenti in linea retta non ci sono problemi a donare liquidi" non era certamente la risposta migliore.
 

mapeit

Membro Senior
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La mia risposta "semplicistica", caro Nemesis, voleva solo rassicurare sul fatto che qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare (Legge 383/2001 articolo 13).
Questo sotto il profilo tributario.
Sotto il profilo giuridico, invece, una donazione fatta senza atto pubblico non esiste, è nulla, non produce effetti giuridici e può essere eccepita da chiunque ne abbia interesse in qualunque momento.
Però nel caso in questione, visto che i figli sono concordi nel donare al padre tale somma e sembra che nessuno possa eccepire nulla, credo che un trasferimento di denaro attuato tramite regolare bonifico anche se non di modica entità non dovrebbe causare problemi.
Ovvio che con un atto notarile sarebbero totalmente al riparo, ma si sa ... il notaio costa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La mia risposta "semplicistica", caro Nemesis, voleva solo rassicurare sul fatto che qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.
Caro mapeit, peccato che il tentativo di rimediare alla prima risposta "semplicistica" sia come la toppa che è peggio del buco.
L'imposta sulle donazioni a favore del coniuge e di parenti in linea retta è del 4% sull'importo che eccede la franchigia di 1 milione di euro. E ciò indipendentemente dal fatto che si doni un immobile o altri beni (e a meno che vi siano esenzioni per particolari tipi di "altri beni", come Titoli di Stato ecc.). Se si dona un immobile, oltre all'imposta sulle donazioni sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Tale imposta sulle donazioni è del 6%, con la franchigia ridotta a 100.000 euro se la donazione è disposta a favore di fratelli e sorelle.
L'imposta è sempre del 6% ma senza franchigia se la donazione è disposta a favore di altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado.
(Legge 383/2001 articolo 13)
Peccato che sia una norma abrogata da più di sei anni.
 

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