La mia risposta "semplicistica", caro Nemesis, voleva solo rassicurare sul fatto che qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare (Legge 383/2001 articolo 13).
Questo sotto il profilo tributario.
Sotto il profilo giuridico, invece, una donazione fatta senza atto pubblico non esiste, è nulla, non produce effetti giuridici e può essere eccepita da chiunque ne abbia interesse in qualunque momento.
Però nel caso in questione, visto che i figli sono concordi nel donare al padre tale somma e sembra che nessuno possa eccepire nulla, credo che un trasferimento di denaro attuato tramite regolare bonifico anche se non di modica entità non dovrebbe causare problemi.
Ovvio che con un atto notarile sarebbero totalmente al riparo, ma si sa ... il notaio costa.