pavoluccia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno,
ho qualche domanda da porre, relativamente all'argomento successione.

Mio padre vedovo, con casa comprata in comunione con mia madre.
Quindi in questo momento 75% di sua proprietà, 25% di mia proprietà (figlia unica).

Si risposa in comunione dei beni con donna senza figli (quando io avevo 2 anni).


1. Essendo la casa già di proprietà di mio padre, rientrerà anche la nuova moglie quando (spero tra cent'anni) sarà?
E se si in quale misura? Sarà suddiviso tra me e lei il 75% di mio padre?
E quando poi non ci sarà lei, quella sua parte sarà suddivisa tra i fratelli e sorelle?
Oppure essendo una casa che già era di mio padre rimane di proprietà di mio padre?

2. Lei, dopo il matrimonio, ha comprato una casa intestata solo a lei con richiesta esplicita di rinuncia di mio padre.
Questa casa quindi verrà divisa tra gli eredi (fratelli e sorelle) ma non con mio padre?
Io immagino che con la sua eredità non c'entro niente, è come se fossimo due estranee corretto?

3. Lei, sempre dopo il matrimonio, compra un'altra casa, richiedendo esplicitamente che fosse intestata solo a lei, ma
senza rinuncia di mio padre.
Questa casa sarà quindi eventualmente (sempre tra cent'anni) totalmente di mio padre?


Detto questo, ovviamente domande fatte a causa di non ottimi rapporti in famiglia, tra mio padre e lei...come potrebbe
liberarsi mio padre, almeno per la casa di sua proprietà, dalla presenza ereditaria della sua nuova moglie (e famiglia)?
COn una donazione? Un testamento? Una vendita?

Grazie
 
J

JERRY48

Ospite
1)La casa di proprietà di tuo padre comprata con tua madre, è e rimarrà solo di tuo padre e tua, nulla spetta alla seconda moglie.
2) In pratica in regime di comunione legale se si vuole attribuire la proprietà di un immobile ad uno solo dei 2 coniugi oltre al contratto di rinuncia stipulato di fronte al notaio occorre che venga soddisfatto il punto f) dell'articolo 179 c.c.
Allora poniamo che i 2 coniugi si chiamano Franco e Maria e che devono acquistare un immobile il cui unico proprietario dovrà essere Franco.
Affinché quell'immobile non ricada nel regime di comunione legale dei beni occorre che sia comprato da Franco con soldi derivanti da :
a) Vendita di beni di proprietà di Franco fin da prima del matrimonio
b) Successione o donazione a favore di Franco
Se ciò avviene occorre scriverlo nell'atto di acquisto e tale scrittura va accompagnata dall'atto di rinuncia del coniuge.
Se tutto questo avviene il bene non entra nella comunione legale ed è di esclusiva proprietà di Franco.
3) Con il regime patrimoniale in comunione dei beni, i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50% indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
saluti
jerry48
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
1. Essendo la casa già di proprietà di mio padre, rientrerà anche la nuova moglie quando (spero tra cent'anni) sarà?
In assenza di testamento, la moglie avrà diritto a metà di tutto il patrimonio di tuo padre (quella casa compresa). A te la restante metà.
Alla moglie saranno inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà di tuo padre defunto o comuni.
E quando poi non ci sarà lei, quella sua parte sarà suddivisa tra i fratelli e sorelle?
La sua eredità sarà devoluta ai suoi eredi legittimi e/o testamentari.
2. Lei, dopo il matrimonio, ha comprato una casa intestata solo a lei con richiesta esplicita di rinuncia di mio padre.
Questa casa quindi verrà divisa tra gli eredi (fratelli e sorelle) ma non con mio padre?
Tuo padre è un erede legittimario. I fratelli e le sorelle non lo sono. Se facesse testamento, e se non ha (suoi) figli e non ha ascendenti, potrebbe destinare tutto il suo patrimonio a tuo padre. In assenza di testamento, se non ha (suoi) figli e non ha ascendenti, il suo patrimonio andrebbe per i 2/3 a tuo padre e per 1/3 ai fratelli e sorelle (che se lo divideranno in parti uguali).

P.S.: che cosa intendi esattamente con "richiesta esplicita di rinuncia di mio padre"?
 
J

JERRY48

Ospite
COn una donazione? Un testamento? Una vendita?

Donazione no. La tua matrigna può chiedere l'azione di riduzione.
Testamento: tuo padre può lasciarti oltre al 50% del suo 75%, la quota disponibile che è di 1/3.
Vendita: sì la soluzione più fattibile. In vita ognuno dei suoi beni può fare ciò che vuole.
saluti
jerry48
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Testamento: tuo padre può lasciarti oltre al 50% del suo 75%, la quota disponibile che è di 1/3.
No: art. 542 c.c.
Suo padre, oltre a riservare alla figlia la quota di riserva che le spetta, che è di 1/3 (e non il 50%), può destinare a lei la quota disponibile (1/3).
Il restante terzo è la quota di riserva in favore della moglie.
 
J

JERRY48

Ospite
Ho letto quest'articolo:
Dispositivo dell'art. 537 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo X - Dei legittimari → Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari


Salvo quanto disposto dall'articolo 542 (2) se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali (3). I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (4) (5). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali [542 3, 566 2] (6).
 

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