J

JERRY48

Ospite
Il tecnico nella relazione deve dichiarare "l'adattabilità", che si è tenuto conto della possibilità di rendere il fabbricato completamente e agevolmente fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Infatti nell'art. 3 (punto 3.4g) del D.M. 236/89, viene meglio specificato che negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
saluti
jerry48
 

griz

Membro Storico
Professionista
Ok quindi, devo solo dimostrare che un giorno (in caso di necessità) farò queste cose. La porta posso anche allargarla in realtà, perchè tanto la devo spostare (quindi la chiudo e la riapro, lo spazio c'è).
Ok Grazie a tutti!! Spero di non avere più dubbi!!

esatto
in sostanza devi dimostrare che se un giorno, un disabile dovesse occupare l'appartamento, potrà, modificando solo i sanitari, usare correttamente il bagno e i suoi accessi, ovviamente, come scrive anche Jerry, l'adattabilità dovrà essere dimostrata per le anticamere, ecc.
 

cerry83

Nuovo Iscritto
esatto
in sostanza devi dimostrare che se un giorno, un disabile dovesse occupare l'appartamento, potrà, modificando solo i sanitari, usare correttamente il bagno e i suoi accessi, ovviamente, come scrive anche Jerry, l'adattabilità dovrà essere dimostrata per le anticamere, ecc.
E una tramezza (in cartongesso) da abbattere è considerabile come un "adattamento"?
A quali anticamere ti riferisci? Intendi ai vai passaggi per arrivare in bagno? (Nel mio caso non c'è antibagno, si entra dal corridoio direttamente
 
J

JERRY48

Ospite
Oltre al bagno ed alla larghezza delle porte le stesse devono devono essere manovrabili facilmente.
Gli spazi antistanti e retrostanti il vano porta saranno complanari tra loro.
I pavimenti saranno orizzontali e le soglie avranno lo spigolo arrotondato.
Poi ci sono gli infissi (facilmente utilizzabili, con meccanismi facilmente manovrabili.
Poi i terminali degli impianti, la cucina, balconi e terrazzi, percorsi orizzontali e larghezza dei corridoi, per l'accesso alle camere.
Insomma un bel pò di roba da considerare.
saluti
jerry48
 
J

JERRY48

Ospite
Meglio essere in regola con le leggi che...abusivi!!!
Sino a pochi anni fa ti ricordi che per gli handiccapati era problematico salire su un marciapiede e magari con mezza macchina parcheggiata sopra.
saluti
jerry48
 

cerry83

Nuovo Iscritto
Meglio essere in regola con le leggi che...abusivi!!!
Sino a pochi anni fa ti ricordi che per gli handiccapati era problematico salire su un marciapiede e magari con mezza macchina parcheggiata sopra.
saluti
jerry48
Sono perfettamente d'accordo, ma qua si tratta di casa mia..non di un luogo pubblico. E' (a dir poco) una scemenza di legge!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
cerry83 la normativa nazionale non parla di ciò, ma per quanto riguarda le barriere architettoniche si devono distinguere i 3 casi: (partendo sempre dal fatto che l'abbattimento delle barriere architettoniche è obbligatorio per edifici pubblici e privati, nuovi e di vecchia costruzione).
1) accessibile, solitamente tutti gli immobili pubblici, qui non solo si devono rispettare misure minime nei corridoi come ingombri nelle finestre o nelle altezze dei corrimani ma si devono tener conto anche di handicap visivi (infatti) i cambi di livello devono essere realizzati con materiali diversi in modo tale anche da essere "percepiti" da persone cieche con i loro strumenti (bastoni ecc,..).

2) visitabile, edifici che devono avere dei locali immediatamente accessibili a tutti come gli immobili adibiti al culto (nella parte dove vengono celebrati i culti) mentre nellla zona della sacrestia non viene richiesta l'accessibilità.

3) l'adattibilità invece è per tutti i fabbricati privati o comunque quelli che non rientrano nelle prime due.
il criterio dell'adattabilità prevede i fabbricati non siano immediatamente accessibili ma con minime trasformazioni il fabbricato diventi immediatamente accessibile.
Sicuramente per essere adattabile i corridoi devono avere spazi di manovra tali da permettere manovre con carozzine, che oltre i 3 pian ci sia l'obbligo dell'ascensore o che in mancanza di esso ci voglia un montascale.

Tuttavia il fatto che sia obbligatorio avere un bagno per portatori di handicap in una residenza privata è una cavolata grande come il mondo. Ciò dovuto anche al fatto che per essere bagno per handicap ci sono delle dimensioni ben specifiche (se non erro un 2x2) , con un maniglione lungo i bordi per permettere alla persona handicappata di sollevarsi dalla carrozzina e sedersi sul gabinetto.
I gabinetti poi per invalidi sono particolari (più grandi del normale) ed anche come disposizione planimetrica. Anche la porta d'ingresso nei corridoi e nel bagno deve avere una luce interna di 90 cm per permettere il passaggio della carrozzina.

Il fatto di avere sanitari sospesi non certifica assolutamente un bagno come adatto ad ospitare portatori di handicap.

Scusa se sono stato un po vago ma la legge sulle barriere architettoniche è un pò lunga da descrivere e meriterebbe un thread a parte.....o cercato di riassumere velocemente i concetti principali.
 

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