J
JERRY48
Ospite
Il tecnico nella relazione deve dichiarare "l'adattabilità", che si è tenuto conto della possibilità di rendere il fabbricato completamente e agevolmente fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Infatti nell'art. 3 (punto 3.4g) del D.M. 236/89, viene meglio specificato che negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
saluti
jerry48
Infatti nell'art. 3 (punto 3.4g) del D.M. 236/89, viene meglio specificato che negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
saluti
jerry48