paolo0611

Membro Attivo
grazie a tutti per i consigli.
Proverò a parlare con l'amministratore per capire se davvero ha intenzione di andare in fondo.
Paradossalmente, temo che se l'amministratore perderà la causa, magari dovendo pagare anche le spese legali, parte dei costi ricadranno comunque su di me come condomino
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
E per quale motivo? Tu saresti la parte vittoriosa in giudizio :ok:
Comunque bisogna prima vedere se il giudice concede il decreto ingiuntivo: il credito nei tuoi confronti va provato.
Secondo me l'amministratore sta bluffando.
 

paolo0611

Membro Attivo
grazie tom
la mia idea è che se l'amministratore agisce per conto del condominio, se io vinco contro l'ammistratore, le spese andranno a carico del condominio (quindi anche mie)
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
prima di tutto l'amministratore deve rivolgersi alla procedura esecutiva e non a chi si è aggiudicato in asta l'immobile, che ha gia versate il biennio precedente all'aggiudicazione, e non credo che venga concesso un decreti ingiuntivo con queste condizioni, l'amministratore ci prova, doveva svogliarsi prima ed inserirsi nella procedura che il giudice le avrebbe messe queste spese nel riparto ciao
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
E' nulla la delibera di ripartizione delle spese di causa anche per il condominio dissenziente rispetto alla liteTribunale di Torino, Sez. III civ., Sentenza n. 7005 del 14 ottobre 2009

Deve essere dichiarata nulla la delibera condominiale nella parte in cui pone anche a carico del condomino dissenziente o assente, le spese vive sostenute per le azioni giudiziarie pendenti in procedimenti vertenti tra questi e il condominio.

In caso di liti tra singoli condomini e condominio, infatti, si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno promosso la lite le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio.

Tale delibera è affetta da nullità e non da mera annullabilità ed è, quindi, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, comma 1 c.c.

Per toglierti ogni dubbio.
 

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