StLegaleDeValeriRoma

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Il condominio come noto deve ritenersi custode dei beni e dei servizi comuni e pertanto l'assemblea, opportunamente sollecitata dall'amministratore o dai condomini diligenti, deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che questi causino danni ai singoli condomini e a terzi.
Il condominio visto l'art. 2051 del codice civile risponderà dei danni causati anche alle proprietà esclusive dei condomini, ad esempio un box posto sotto un cortile condominiale.
Il condominio, qualora si configuri una situazione potenzialmente dannosa, è anche tenuto a rimuovere le cause del danno in base all'art. 1172 del codice civile "denunzia di danno temuto".

Qualora i danni possano ascriversi a vizi di costruzione del complesso condominiale vi sarà la responsabilità anche del costruttore applicandosi l'art. 1669 del codice civile "rovina e difetti di cose immobili" che prevede la responsabilità decennale dell'appaltatore, qui applicabile al costruttore -venditore, nei confronti del committente e suoi aventi causa ma la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta e comunque il diritto al risarcimento si prescrive dopo un anno dalla denunzia.
Termini questi perentori da non dimenticare per le assemblee e i condomini, spesso restii ad attivarsi formalmente nei confronti del condomino responsabile o del terzo, si dice per non andare incontro alle solite "cause" con le solite spese, talvolta mal consigliati dal condomino tuttologo sempre presente... ovviamente autoproclamatosi esperto del diritto.:^^:

Se si configura il caso fortuito il custode, qui il condominio, viene esonerato dalla responsabilità prevista dall'art. 2051.
Il caso fortuito, che il custode dovrà provare in sede giudiziale, comprende anche il fatto del terzo che abbia causato il danno con efficacia causale esclusiva e la colpa del danneggiato entrambi però dovranno essere imprevedibili e inevitabili.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Indico ai lettori del forum una interessante decisione sul tema del condominio responsabile ex art. 2051 per chi voglia approfondire, Cassazione n. 26751 del 18 dicembre 2009, nel caso in questione si era verificata la caduta di un motociclista su una strada condominiale in pessime condizioni di manutenzione.
:daccordo:
 

erwan

Membro Assiduo
Il condominio come noto deve ritenersi custode dei beni e dei servizi comuni e pertanto l'assemblea, opportunamente sollecitata dall'amministratore o dai condomini diligenti, deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che questi causino danni ai singoli condomini e a terzi.
come ci si regola per il condominio minimo o comunque privo di amministratore?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Il condominio minimo o massimo giuridicamente non esiste ma resta sempre la responsabilità come descritta, ugualmente irrilevante è la presenza di un amministratore.;)
 

erwan

Membro Assiduo
Il condominio minimo o massimo giuridicamente non esiste
ohibò, e perché? perché il codice civile non contiene questa espressione?
eppure la troviamo nel testo di sentenze della suprema corte, no?

resta sempre la responsabilità come descritta, ugualmente irrilevante è la presenza di un amministratore.
la domanda è: se manca l'amministratore e in edificio di due soli proprietari, come si configura una responsabilità per mancata custodia del "condominio" invece che di un condomino ?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
oibò:^^: il cd. condominio minimo è una elaborazione giurisprudenziale, da ultimo Cass. II 16128 del 21.9.2012, al quale sono applicabili le regole del condominio e non della comunione secondo le decisioni più recenti.
La risposta al suo quesito è che i due soli proprietari risponderanno solidalmente dei danni arrecati a terzi dalle parti comuni e nessun rilievo può avere come già spiegato l'esistenza di un amministratore obbligatoria solo dai cinque condomini in poi.
:daccordo:
 

erwan

Membro Assiduo
oibò:^^: il cd. condominio minimo è una elaborazione giurisprudenziale
la faccina significa che le elaborazioni, prima dottrinali e poi giurisprudenziali, giuridicamente non esisterebbero?

La risposta al suo quesito è che i due soli proprietari risponderanno solidalmente dei danni arrecati a terzi dalle parti comuni
va bene, ma la curiosità riguardava invece l'ipotesi in grassetto per cui il condominio risponderà dei danni causati anche alle proprietà esclusive dei condomini...

nessun rilievo può avere come già spiegato l'esistenza di un amministratore obbligatoria solo dai cinque condomini in poi.
(otto a breve)
non ci si dovrà porre alcun domanda intorno alle parti del giudizio?
quando ad esempio un condomino cita direttamente l'altro come rileva l'entità "condominio"?
è opportuna la nomina di un curatore?

chiedo...
 

Maratrieste

Membro Attivo
Proprietario Casa
Bsera. Il condominio dopo 6 anni di continue mie sollecitazioni scritte è intervenuto finalmente sul timpano apponendo apposito cappotto per risolvere le infiltrazioni al mio appartamento. I danni inizialmente interessavano la parete per 60 cm. ma nel tempo il tutto si è aggravato e si è dovuto intervenire sull'intonaco interno per 12 mt. Tra l'altro sollecitavo i condomini a fare causa al costruttore ma non hanno mai acconsentito finchè la societa è fallita. L'amministratore ha suddiviso la spesa fra tutti, me compresa, cui fra l'altro spetta l'onere più cospicuo avendo più millesimi. Mi sono opposta al conteggio ma la maggioranza se n'è infischiata e ha approvato il consuntivo.
Lo stesso discorso vale per altre problematiche condominiali (infiltrazioni al mio box) cui il condominio non provvede perchè ci son grossi lavori da fare agli impianti. L'unica arma è una causa contro il Condominio? Ringrazio:fiore:
 

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