franz371

Membro Attivo
Dunque ho il seguente problema possiedo un immobile (negozio) con accesso direttamente e solo sulla strada.
Il problema é il seguente il condominio sta procedendo all'approvazione di un preventivo per la risoluzione del problema di infiltrazione acqua piovana nell'androne dell'immobile tramite infiltrazioni presenti nella copertura del lucernario che si trova al di sopra dell'androne (spero di essermi spiegato :)).
Premetto che io non ho alcun entrata all'androne tramite il mio immobile/negozio ed inoltre osservando le tabelle millesimali con cui ripartire le varie spese: osservo che esistono varie tipologie di tabelle millesimali, oltre alla classica tabella 1 ( che si occupa di ripartire tutte le spese di uso e godimento comune quali: strutture costituenti l'immobile, fondazioni, lastrico solare, tetto, cornici di gronda, muri perimetrali, ...) , anche una 2,3 e 4.
Nello specifico per la 4 é scritto:
Che serve per ripartire spese di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del vano androne nonché spese di pulizia e illuminazione.

Logicamente io sono presente nella tabella 1 e assente nella 4:
É giusto che io relativamente alle spese di rifacimento della copertura del lucernario soprastante l'androne non NON mi tocchi pagare nulla?
Resto in attesa di vostre risposte.
Fra.
 

franz371

Membro Attivo
Se nella tabella 4 non ci sei... vuol dire che non ti tocca. Meglio...
Quindi ho ragione che per quanto riguarda la copertura del lucernario dell'androne spetta a coloro indicati nella tabella 4, e non a tutti i condomini?
Non é che possono dire che la copertura del lucernario puó essere intesa come prosecuzione del lastrico solare e quindi di competenza di tutti e costringere l'utilizzo della tabella 1?
 

oliveri tomaso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il lucernario fa parte della copertura dell'immobile percio ti tocca anche a te a meno come nel mio condominio il tetto è stato divisi in tetto 1 e tetto 2 e ogniuno paga per la porzione di tetto di sua competenza .
 

Elisabetta48

Membro Senior
Come sempre, bisognerebbe conoscere la realtà "fisica" della struttura. Ciascuno parla in base a edifici che conosce e nei quali la ripartizione dei millesimi e delle spese attribuibili era scaturita dalla conformazione di quel particolare edificio e dai diritti reali di godimento dei singoli. Oliveri Tomaso e io abbiamo in mente due realtà diverse. Quella di Franz371 quale sarà? :domanda:
 

franz371

Membro Attivo
Dunque si tratta per capire di palazzo di fine '800 con ampio portone che porta all'androne da cui accedere ai vari uffici appartamenti.
Io non ho accesso da tale portone ma ho un immobile/negozio che ha un ingresso direttamente e solo dalla strada.
Il lucernaio di questo androne é coperto da appunto questa copertura che richiede la sostituzione:
Si tratta di un lavoro di circa 21000 euro piú IVA (10% penso).
Io appaio nella tabella millesimale 1 quella usata per i lavori in generale come dicevo nel primo post e possiedo circa 80 millesimi: per me sarebbe un esborso di quasi 2000 euro ivati ed in periodi del genere ... É roba pesante ...

Come dicevo non c'é solo la tabella genetale 1 ma anche la 2,3 e 4 che regolano altri gestioni condominiali. Io appaio solo nella 1.

Nello specifico la 4 dice:

Che serve per ripartire spese di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del vano androne nonché spese di pulizia e illuminazione.

Ora non so se sbagli ma i lucernari non sono "una specie di finestra" che da luce su una mansarda, un vano, un androne nel mio caso specifico e che i lavori di rifacimento della copertura del lucernaio spetta alai propietario/i che usufruiscono di quel vano illuminato nello specifico l'androne?
E quindi nello dpecifico a coloro che sono undicati nella tabella 4?

Sono un pó in confusione, ma anche agitato visto la cifra non indifferente a cui sarei soggetto a pagare.

Saluti.
 

oliveri tomaso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le spese di illumunazione si intendono la luce artificiale e dato che il lucernario fa parte della copertura del tetto non vedo per te l'esensione , puoi sempre rivogerti ad un legale che puo trovare un cavillo ma potresi solo avere magari una riduzione ma visto i costi di una tale azione come si dice , il gioco non vale la candela .
 

Elisabetta48

Membro Senior
E' vero che è una copertura, ma di un vano a cui Franz non ha nemmeno l'accesso. Immagino che quelli della tab.4 siano solo quelli che hanno accesso all'androne. Dalle sue parole, lui invece ne è proprio escluso. Io ho in mente un caso analogo di negozio con porta direttamente sulla strada, ma il proprietario del negozio aveva uno sgabuzzino in un cortile interno cui accedeva tramite l'androne. Allora aveva dovuto partecipare alle spese, ma per colpa dello sgabuzzino e del fatto che doveva passare per l'androne per raggiungerlo
 

franz371

Membro Attivo
Le spese di illumunazione si intendono la luce artificiale e dato che il lucernario fa parte della copertura del tetto non vedo per te l'esensione , puoi sempre rivogerti ad un legale che puo trovare un cavillo ma potresi solo avere magari una riduzione ma visto i costi di una tale azione come si dice , il gioco non vale la candela .

Scusami, ma sulla tabella 4 non si parla di solo spese di pulizia e illuminazione, ma come ho giá scritto in precedenza anche per ripartire spese di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del vano androne.

La copertura del lucernario che é a forma piramidale, prima di tutto non é area calpestabile e quindi che c'entra con la copertura del tetto?
Poi il fatto fi coprirla é un funzione che hanno voluto introdurre loro, ma non é obbligatoria:
Quante case, immobili dell'epoca hanno l'androne superiormente scoperto?
É da specificare che l'androne conduce al vano scale non sono lí presenti, non so se tieni presente quelle case di vecchia costruzione con un cortiletto, chiostrino che conduce al vano scale:

Questo "cortiletto" presenta superiormente il "famoso" lucernario ...

Onestamente, per una zona che non è assolutamente di mio accesso: mi sembra assurdo dover pagare.
Saluti.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Ho riguardato il Codice. Per es. dice

Art. 1123. Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

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Se leggiamo il secondo capoverso... se uno proprio ha uso zero di una cosa, direi che dovrebbe avere spese zero
 

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