ale1977

Membro Attivo
Buongiorno,
in caso di appartamento di nuova costruzione, se il pavimento di una stanza presenta una pendenza, a chi ci si può rivolgere per stabilire se questa rientra nei limiti della tolleranza? E se così non fosse, è possibile rivalersi in qualche modo nei confronti del costruttore?
Grazie anticipatamente per le risposte
 
U

User_29045

Ospite
In generale, i pavimenti devono essere privi di pendenze, nelle abitazioni civili, quindi non credo abbia senso pensare a un margine di tolleranza.

E' un difetto di costruzione vero e proprio, che devi contestare al costruttore in forma scritta.[DOUBLEPOST=1369812048,1369811907][/DOUBLEPOST]A questo link:

http://amministratori-condominio.blogspot.it/2010/05/vizi-di-costruzione-nel-condominio-cosa.html

pare che l'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione rientri tra i VIZI LIEVI (ex articolo 1667 del Codice Civile).[DOUBLEPOST=1369812066][/DOUBLEPOST]La distinzione e la classificazione di tali difetti, viene avvalorata da una perizia tecnica ed è molto importante in quanto in base alla diversità tra lievi e gravi difetti, sussistono differenti tempistiche di denuncia ed intervento dalla ditta appaltatrice.

DEVI DUNQUE FARTI FARE UNA PERIZIA TECNICA.[DOUBLEPOST=1369812089][/DOUBLEPOST]Per i vizi lievi, entro 60 giorni dalla scoperta degli stessi, va fatta denuncia la quale cadrà in prescrizione entro due anni dalla consegna dell'opera.[DOUBLEPOST=1369812217][/DOUBLEPOST]Vedi anche qui, parla di pendenza del pavimento e di tolleranze:

http://www.edilportale.com/forum/visualizza-discussione.asp?idd=27049
 

ale1977

Membro Attivo
DEVI DUNQUE FARTI FARE UNA PERIZIA TECNICA.

Ok, chi devo chiamare per fare una perizia tecnica?

pare che l'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione rientri tra i VIZI LIEVI (ex articolo 1667 del Codice Civile).

Non è che mi può essere risposto che la pendenza era "visibile" anche prima (anche se non me ne ero accorto...) e che dunque ora non posso pretendere niente?
 
U

User_29045

Ospite
Chi chiamare per una perizia tecnica? Di solito, poiché si tratta di un bene immobile "viziato", la pratica la gestisce il tuo legale: il tuo legale ha, normalmente, un perito tecnico di fiducia, al quale verrà affidato l'incarico di redigere una relazione tecnica (a tue spese).


Non è che mi può essere risposto che la pendenza era "visibile" anche prima (anche se non me ne ero accorto...) e che dunque ora non posso pretendere niente?

Esiste la possibilità, ahimé, che il costruttore ti dica che, avendo tu preso visione dell'immobile ben prima del rogito notarile, hai accettato il bene immobile così com'è, senza aver nulla da eccepire: e se vai a rileggerti il rogito, quasi sicuramente ci saranno frasi che esonerano il costruttore dal dover sanare tali vizi.

Si tratta però di un vizio non immediatamente evidente, ed è solo su questo che tu puoi fare leva.

http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/08/01/la-garanzia-per-i-vizi-nella-vendita-di-un-immobile/

l’art. 1490 del codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La norma prevede anche che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. La garanzia non è dovuto se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
In presenza dei vizi di cui all’art. 1490 cod. civ. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione; così dispone infatti l’art. 1492 cod. civ. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 cod. civ.). Quindi l’azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. cod. civ. ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l’onere di denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta, che condiziona sia l’esercizio dell’azione di risoluzione e dell’azione di riduzione del prezzo previste dall’art. 1492 cod. civ., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall’art. 1494 cod. civ. ; il compratore, infatti, decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (questo è quanto previsto dall’art. 1495 cod. civ.). Peraltro, l’azione di risarcimento dei danni di cui all’art. 1494 cod. civ non si identifica nè con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ., nè con l’azione di esatto adempimento. Ed invero, mentre la garanzia per vizi opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento dei danni presuppone di per sè la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa e può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.

Il primo onere del compratore che ha ricevuto un bene non immune da vizi è dunque quello di denunciare il vizio entro un brevissimo termine ed il mancato adempimento di questo onere implica la decadenza dal diritto alla garanzia ed al risarcimento dei danni. Quanto alla forma della denuncia va detto che non occorrono formule sacramentali e neppure la forma scritta, essendo validamente effettuata anche la denuncia orale (ancorché ai fini probatori sia certamente più conveniente una denuncia scritta). Anche per ciò che riguardo il contenuto della denuncia dei vizi non sono previste particolari condizioni, essendo sufficiente anche una contestazione sommaria che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento la natura e le entità dei vizi riscontrati.
Il termine per la denuncia decorre dalla scoperta del vizio. Per scoperta del vizio si intende il momento in cui il compratore abbia acquistato la certezza obiettiva e completa (e non un semplice sospetto) che il vizio sussista.

In presenza dei vizi di cui sopra il compratore ha a disposizione due rimedi alternativi:1) la risoluzione del contratto (altrimenti nota come azione redibitoria) e 2) lariduzione del prezzo (azione estimatoria). Nel primo caso, l’azione comporta lo scioglimento del contratto, mentre nel secondo il contratto rimane in vigore e si tende solo ad attenere una riduzione del prezzo pagato. La scelta tra l’una e l’altra azione è libera, purchè il difetto abbia le caratteristiche richieste dall’art. 1490 cod. civ. (vizi che rendono la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore).
Inoltre, il compratore ha diritto al risarcimento del danno, quando l’inadempimento è imputabile al venditore, quando cioè quest’ultimo non riesce a dimostrare che di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.). L’azione risarcitoria è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e estimatoria, ma può essere esercitata solo che non sia intervenuta la decadenza o prescrizione dall’azione di garanzia.[DOUBLEPOST=1369827830,1369827728][/DOUBLEPOST]Direi, in soldoni, che per muoverti correttamente devi chiedere la consulenza di uno Studio Legale. Se scrivi una letterina A/R da solo, ci fanno l'aeroplanino di carta.[DOUBLEPOST=1369828064][/DOUBLEPOST]Qui c'è un bel PDF riassuntivo:

http://www.carcereri.com/files/pub/studi/I vizi e difetti negli immobili.pdf[DOUBLEPOST=1369828351][/DOUBLEPOST]Cerca, in questo URL, il termine "vizi della pavimentazione":

http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=182


  • Accertata la presenza dei vizi della pavimentazione dell’unità immobiliare del sig. XX quali descritti nella relazione redatta dal C.T.U. Arch. Buggini e depositata il 17/03/2006, dichiara tenuta e condanna la Impresa Alfa s.r.l. e l’Ing. YY , fra loro in solido e ciascuno per i rispettivi titoli di cui in motivazione, a corrispondere all’attore la somma di Euro 3.690 + IVA, oltre interessi legali dal 18/03/2006 sino al saldo effettivo;
 

griz

Membro Storico
Professionista
raramente i pavimenti sono perfettamente piani normalmente però la cosa è trascurabie e non si nota nemmeno, dipende ovviamente dall'entità di questa mancanza di planarità, mi viene da pensare però che se stai operando in buona fede il difetto sia notevole quindi ben al di fuori di quelle che possono ritenersi le normali tolleranze, in questo caso fatti assistere da un tecnico che potrà valutare correttamente l'eventuale difetto, se invece ti sei messo a fare il pignolo perchè il pavimento non ti piace più :) , dall'altra perte valuteranno la tua posizione
 

ale1977

Membro Attivo
in questo caso fatti assistere da un tecnico che potrà valutare correttamente l'eventuale difetto, se invece ti sei messo a fare il pignolo perchè il pavimento non ti piace più , dall'altra perte valuteranno la tua posizione

No, il pavimento mi piace, l'ho scelto io e lo risceglierei... ma la pendenza si vede ad occhio nudo. Poi è chiaro che deve essere una perito a stabilirlo. Non ho capito però se mi devo rivolgere ad un Legale che incaricherà un tecnico o altrimenti il tecnico devo contattarlo io? Ed in questo caso, qual'è la figura professionale che si occupa di questo campo? Grazie.
 
U

User_29045

Ospite
Di solito un Legale lavora in uno Studio e ha dei periti di fiducia ai quali rivolgersi. Considerato che in ogni caso devi metterci il Legale, in pratica lasci al legale la scelta del perito di suo fiducia. Se scegli un legale, d'altro canto, è perché ti fidi del suo operato. Torno a ripetere, a costo di apparire pedante, che il costo della perizia sarà interamente a tuo carico.
 

ale1977

Membro Attivo
Di solito un Legale lavora in uno Studio e ha dei periti di fiducia ai quali rivolgersi. Considerato che in ogni caso devi metterci il Legale, in pratica lasci al legale la scelta del perito di suo fiducia. Se scegli un legale, d'altro canto, è perché ti fidi del suo operato. Torno a ripetere, a costo di apparire pedante, che il costo della perizia sarà interamente a tuo carico.

Certo, chiaro, grazie.
 

MagoMerlino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Comunque il Comune che ha rilasciato l' "ABITABILITA'", penso abbia la sua quota di responsabilità. Prova a sentire l'Ufficio Tecncico del tuo Comune cosa ti dice in merito, prima di procedere con altri "passi" più pesanti ed onerosi.:occhi_al_cielo:
 

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