criolo81

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Salve..spero che qualcuno mi possa aiutare..lavoro in Svizzera e a breve con il mio coniuge cambierò residenza per poter diventare frontaliere fiscale. Andremo a casa di amici in attesa che la nostra casa sita in Monza e Brianza venga venduta. Volevo sapere se per la dichiarazione dei redditi-modello unico, verremo considerati come un nucleo familiare (noi piu gli amici) dato che staremo sotto lo stesso tetto o se verranno considerate in modo distinto.
Grazie per l'attenzione
 

Nemesis

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Le imposte sui redditi sono personali. Ciascuna persona fisica dichiara i propri redditi e paga le relative imposte. Quindi il fatto che andrete a fare parte della famiglia anagrafica dei vostri amici è totalmente ininfluente sotto questo aspetto.
Rileverà invece, per l'eventuale richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, per il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in quanto il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo di quegli indici comprende necessariamente tutti le persone conviventi. Pertanto terrà sicuramente conto dei redditi e dei patrimoni di tutte le persone che fanno parte della famiglia anagrafica.
 

criolo81

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Grazie mille..ultime cose..la tassa sui rifiuti la pagheremo solo al domicilio o anche alla residenza?inoltre così facendo,non diventerebbe come una seconda casa e quindi dovremmo pagare l IMU?grazie
 

adimecasa

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Questo caso lo vissuto personalmente con un amico che con un figlio che ha perso il lavoro ha dovuto rientrare in famiglia, con i genitori, purtroppo il reddito familiare è la disoccupazione del figlio ha superato per poco, la soglia dell'esenzione ticket, oltre al disagio economico anche la beffa ciao
 

Nemesis

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la tassa sui rifiuti la pagheremo solo al domicilio o anche alla residenza?
Il "domicilio" a nulla rileva. Come la "residenza", s. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali.

Se i locali di cui si tratta sono potenzialmente in grado di produrre rifiuti, la tassa va applicata.
Si potrebbe tentare di fornire la prova che si tratta di locali rientranti nelle previsioni del comma 2 di quell'art. 62, secondo il quale “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Il tentativo di cui sopra però non sarebbe facilmente accoglibile. Occorrerebbe dimostrare l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata: tale prova sarebbe agevolata se quei locali non fossero (più) allacciati ai servizi a rete, non arredati o comunque si riuscisse a dimostrarne il permanente stato di non utilizzo.

così facendo,non diventerebbe come una seconda casa e quindi dovremmo pagare l IMU?
L'abitazione è "principale", e pertanto è soggetta all'aliquota ridotta e alle detrazioni, finché permangono i requisiti previsti: avervi la dimora abituale (residenza) e l'iscrizione anagrafica corrispondente. Mancando uno o entrambi quei requisiti, diverrà ciò che comunemente si definisce come "seconda casa".
 

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