amara

Nuovo Iscritto
Conduttore
Mia nonna e il mio prozio sono i proprietari di alcuni immobili. Vorrebbero fare una donazione di un immobile a me. Il resto della famiglia, gli eredi di primo livello (mia mamma e mia zia) e di secondo livello (mia sorella e mio cugino) sono d'accordo. La Banca mi ha però segnalato per per accedere ad un mutuo in caso di donazione, per evitare casi di lesa di legittima dovrei far firmare una fideussione ai due proprietari attuali. Stiamo cercando di capire se questa strada è aggirabile attraverso una formale rinuncia all'eredità di questo immobile da parte degli eredi di primo livello (mia zia e mia mamma). Dal punto di vista legale è possibile effettuare una rinuncia per una parte di eredità? La rinuncia all'eredità può essere effettuata anche qualora i proprietari siano ancora in vita?
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Dal punto di vista legale è possibile effettuare una rinuncia per una parte di eredità? La rinuncia all'eredità può essere effettuata anche qualora i proprietari siano ancora in vita?

Non è possibile fare ne l'una ne l'altra.
Un notaio intrpellato potrà dare migliori soluzioni per il caso.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
La rinuncia all'eredità non può riguardare solo una parte dei cespiti. E' consigliabile, senza necessità di far intervenire il solito notaio che ha altri compiti, l'esame della situazione patrimoniale del de cuius, quando si aprirà la successione e, se del caso l'accettazione con beneficio di inventario ex artt. 484 c.c.:ok: che non richiede l'intervento del notaio ma viene effettuata presso l'ufficio del tribunale competente per territorio.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Ma il problema di amara è un altro, precisamente quello di rendersi adesso mutuataria offrendo in garanzia l'immobile ricevuto in donazione.
La banca infatti una futura azione di riduzione da parte degli altri eredi e pertanto non ritiene sufficiente l'iscrizione ipotecaria sull'immobile, pretendendo invece anche la fideiussione; il fatto che gli eredi ( la mamma e la zia) potrebbero in futuro accettare con beneficio di inventario precludendosi, così, l'azione di riduzione ex art. 564 cc, ora non può soddisfare la banca.
Forse bisognerebbe valutare la possibilità di addivenire ad una vendita simulata, in modo da poter superare i timori della banca.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
L'articolo 564 cc l'ho citato nel tentativo di interpretare quanto risposto da StLegaleDeValeriRoma, che riteneva sufficiente un'accettazione con beneficio di inventario senza però meglio specificare le ragioni...comunque per quale motivo dovremmo rivedere la lettura della disposizione?
 

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