dalla gazzetta ufficiale:art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e'superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spesesecondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tuteladel decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione. Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato alregistro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.".[DOUBLEPOST=1374694987,1374694830][/DOUBLEPOST]Cassazione. La Corte chiarisce che in condominio non è più necessaria l'unanimità per le
modifiche
La decisione anticipa la riforma in vigore dal 18 giugno
Per cambiare le tabelle millesimali, ma anche per approvarle, non serve più l'unanimità dei condomini.
Basta invece una maggioranza qualificata: quella prevista dall'articolo 1136 del Codice civile e cioè la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea o almeno la metà del valore dell'edificio. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 11387
della Seconda sezione civile che va ad affiancarsi al precedente delle Sezioni unite del 2010 (sentenza n. 18477). Si consolida
in questo modo un orientamento innovativo che fa leva sull'assenza di natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle.
Anzi, osserva ora la Cassazione, le medesime tabelle sono, sempre sulla base del Codice civile all'articolo 68 delle
disposizioni attuative, allegate al regolamento di condominio, regolamento, a sua volta, approvato dall'assemblea a
maggioranza. Per questo le stesse tabelle e le eventuali variazioni, per ragioni di coerenza interna, dovrebbero essere
approvate senza la necessità dell'unanimità dei millesimi