chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie condobip ti dovrebbero chiamare ( simpaticamente ) leggibip, comunque non metto in discussione le tabelle ma bisogna registrarle? dove, come e poi scaturiscono le altre domande dal risultato.:fiore:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se erano registrate e se lo sono, era stato fatto tramite Notaio, secondo me sarà necessario continuare con questo sistema.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Noi abbiamo comprato direttamente dal costruttore che, dal notaio, ci ha rilasciato copia dell'atto con le tabelle firmate da quattro proprietari che hanno acquistato delle unità prima di noi con il regolamento, il quale era molto striminzito così erano anche le tabelle, ecco perchè le abbiamo rifatte ampliando e dettagliandole, l'unico inconveniente? il tecnico le ha date all'amministartore il quale se le presa molto comoda a presentarcele tanto è vero che il tecnico è morto ( forse non ha avuto neanche i soldi ma noi li abbiamo sborsati ) e da li ci sono nati molti dubbi di manipolazioni e/o tagli perchè questo dubbio? le tabelle chi le ha redatte ha messo anche tanto di spiegazioni, calcoli ecc. tanto che chiunque a volerle rifare in base alle spiegazioni le può rifare, pertanto dopo tanta precisione è strano che in alcune cose sia molto lacunoso.
Ma questo è un'altro argomento.:fiore:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
mi pare che con la nuova legge sia sufficiente la maggioranza dei millesimi. E' stata fatta apposta perchè con l'unanimità richiesta con la vecchia legge non se ne poteva venire a capo. Insisto nel dire che non c'è bisogno di registrare la delibera dal notaio dal momento in cui l'organo assembleare è sovrano. Al momento dell'acquisto è certo che ci si reca dal notaio e i costruttori usano in quel momento accompagnare la vendita degli appartamenti con un regolamento contrattuale, Che non è eterno, come la Costituzione Italiana.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
dalla gazzetta ufficiale:art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e'superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spesesecondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tuteladel decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione. Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato alregistro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.".
[DOUBLEPOST=1374694987,1374694830][/DOUBLEPOST]Cassazione. La Corte chiarisce che in condominio non è più necessaria l'unanimità per le
modifiche
La decisione anticipa la riforma in vigore dal 18 giugno
Per cambiare le tabelle millesimali, ma anche per approvarle, non serve più l'unanimità dei condomini.
Basta invece una maggioranza qualificata: quella prevista dall'articolo 1136 del Codice civile e cioè la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea o almeno la metà del valore dell'edificio. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 11387
della Seconda sezione civile che va ad affiancarsi al precedente delle Sezioni unite del 2010 (sentenza n. 18477). Si consolida
in questo modo un orientamento innovativo che fa leva sull'assenza di natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle.
Anzi, osserva ora la Cassazione, le medesime tabelle sono, sempre sulla base del Codice civile all'articolo 68 delle
disposizioni attuative, allegate al regolamento di condominio, regolamento, a sua volta, approvato dall'assemblea a
maggioranza. Per questo le stesse tabelle e le eventuali variazioni, per ragioni di coerenza interna, dovrebbero essere
approvate senza la necessità dell'unanimità dei millesimi
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Sono pienamente d'accordo ma si tratta in ambedue i casi di regolamento assembleare, infatti la sentenza allegata dice che;

... in questo modo un orientamento innovativo che fa leva sull'assenza di natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle. ....

Ovvero non è contrattuale!!
 

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