fcantone

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Proprietario Casa
2 proprietari:
X proprietario I piano;
Y proprietario II piano + proprietario esclusivo del lastrico solare di copertura.
Non c'è costituzione di condominio minimo, le unità immobiliari sono identiche in metratura, come dividere le spese di rifacimento lastrico?
 

fcantone

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Proprietario Casa
Aggiungo che pur essendo proprietaria esclusiva del lastrico solare non lo uso affatto perché ha un accesso quasi impraticabile
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Non c'è costituzione di condominio minimo
Quando i proprietari dell'edificio con parti comuni sono almeno due, v'è in ogni caso un condominio. Che cosa intendi con "condominio minimo"?

come dividere le spese di rifacimento lastrico?
Secondo quanto dispone l'art. 1126 c.c.
P.S.: vi sono altre discussioni nel forum sullo stesso argomento.
 

fcantone

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Proprietario Casa
quindi Y deve pagare 1/3 in quanto proprietario esclusivo e partecipare ai rimanenti 2/3 in quanto proprietario di uno dei 2 appartamenti. da quel che ho letto il condominio minimo è quando i propietari sono meno di 4.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
A chiarimento;

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti --- Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000

In base all'art. 1139 c.c., la disciplina del capo II del titolo VII del terzo libro del codice civile (artt. 1117-1138) è applicabile - e solo per quanto in tali norme non espressamente previste possono osservarsi le disposizioni sulla comunione in generale (artt. 1100-1116 c.c.) - ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche, in quanto per essi né esplicitamente né implicitamente derogato, ai cosiddetti condomini minimi, e cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti, in relazione alle quali sono da ritenersi inapplicabili le sole norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale, che resta regolato, dunque, dagli artt. 1104, 1105, 1106. --- Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5914, Solaro
 

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