Phil

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel mio condominio è stato deliberato il rifacimento e la bonifica della copertura in tegole del fabbricato, con eliminazione dell'amianto. Non è interessato dalla ristrutturazione il lastrico solare che copre due appartamenti al primo e al secondo piano ed è ad esclusivo uso del piano attico. L'amministratore decide di ripartire la spesa indiscriminatamente in base ai millesimi di proprietà, compresi i proprietari dei due appartamenti suddetti, che non traggono alcun beneficio sicuramente della ristrutturazione della copertura in tegole. Domanda : E' corretta la decisione dell'amministratore?
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Non è interessato dalla ristrutturazione il lastrico solare che copre due appartamenti al primo e al secondo piano ed è ad esclusivo uso del piano attico.
perché non posti uno schizzo?
lastrico-solare.jpg
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore decide di ripartire la spesa indiscriminatamente in base ai millesimi di proprietà, compresi i proprietari dei due appartamenti suddetti, che non traggono alcun beneficio sicuramente della ristrutturazione della copertura in tegole. Domanda : E' corretta la decisione dell'amministratore?
Premesso che la decisione dell'amministratore è soggetta ad approvazione assembleare (la maggioranza potrebbe pure contestare e riformulare il criterio)...i proprietari di unità che non ricadono nemmeno in parte sotto la verticale dei tetti oggetto d'intervento vanno fatti esclusi tranne che per la quota di eventuali parti comuni.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Salvo precedenti comportamenti, solitamente la spesa compete ai soli appartamenti sottostanti.

Più ambigua la decisione se i due sotto il lastrico avessero qualche proprietà (cantine,…) sotto il tetto: definire il valore della quota, così come quella delle parti comune, sarebbe abbastanza aleatorio.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Siamo alle solite se nel c-c- 1123 è scritto:
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato
che significa una parte, avrebbero scritto tutti,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilita'
che significa del gruppo che ne trae utilità, avrebbero scritto, a prescindere.
Ma perché c'è l'abitudine di giudicare le leggi e non applicarle alla lettera.
secondo me è perché siamo troppo eruditi ma non intelligenti
 

Phil

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
Rilegga la 2a frase
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
Buonasera, perché dice che non traggono alcun beneficio?
Da come ha scritto la domanda sembra che sia stata deliberata la manutenzione del tetto che copre tutto l'edificio.
In tal caso è indubbiamente corretta la ripartizione della spesa tra tutti i condòmini su base millesimale.
Il tetto è una delle parti che, a norma dell'art. 1117 del Codice Civile, si presume comune salvo che vi sia un titolo che dispone altrimenti (es. primo atto di compravendita dove l'originario costruttore riserva la proprietà del tetto solo all'attico, ma non mi sembra il suo caso).
Ho precisato che la ristrutturazione non comprende il lastrico solare, che copre due appartamenti al primo e secondo piano. Grazie. Buona sera.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Rilegga la 2a frase


Ho precisato che la ristrutturazione non comprende il lastrico solare, che copre due appartamenti al primo e secondo piano. Grazie. Buona sera.
Buonasera, il punto da chiarire era se i due appartamenti sono coperti SOLO dal lastrico solare oppure se, anche parzialmente, sono coperti dal tetto oggetto di ristrutturazione, nel qual caso è legittima la ripartizione della spesa anche a loro carico.

È inoltre da verificare se il tetto copra o meno parti comuni anche ai due appartamenti (es. Ingresso comune a tutti i condòmini).

Per questo genere di questioni, come le ha consigliato @vittorievic , è opportuno postare uno schizzo del fabbricato condominiale oppure una descrizione dettagliata.
 

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