lore68

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e se sì, sulla base di quali articoli del Codice Civile?

Nello specifico, abito in una villetta a schiera facente parte di un gruppo di tre unità e per accedere ai garage, posti sul retro vi è un cancello che consente l'ingresso in una corte comune, che conduce tra le altre cose anche ad un accesso diretto al giardino della mia abitazione, senza alcuna altra barriera. In pratica il cancello condominiale è una via per entrare in casa mia dal retro (ma del resto per tutti, che possono entrare in abitazione anche dal garage)

Ho chiesto a uno degli altri due proprietari di tenere chiuso il cancello, per evitare che entrino estranei liberamente, ma si è opposto, fondamentalmente per motivi futili (gli scoccia sborsare soldi per un cancello automatico e oltrepiù non gli va di scendere e salire dalla macchina per aprire un eventuale lucchetto).

Io ritengo che per mia sicurezza il cancello andrebbe chiuso a chiave, posso imporglielo? risiediamo tutti da dieci anni ma non abbiamo mai costituito una assemblea condominiale: potrebbe essere questo un valido motivo per costituirla e decidere sul punto in oggetto?
Il terzo condomino sarebbe disponibile ad installare un lucchetto.

grazie a todos!
 

condobip

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Se questo cancello porta ad una tua esclusiva proprietà puoi farlo, da come dici così non è, per cui porta il problema in assemblea e visto che il terzo condomino è d'accordo al lucchetto, almeno quello puoi istallarlo se raggiungete la maggioranza necessaria che secondo il mio parere è di almeno la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile.
 

condobip

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Il lucchetto a maggioranza, non si era capito? :)

... se invece di citare solo una parte, citavi tutto forse era più chiaro;
... e visto che il terzo condomino è d'accordo al lucchetto, almeno quello puoi istallarlo se raggiungete la maggioranza necessaria che secondo il mio parere è di almeno la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile.
 

lore68

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Se questo cancello porta ad una tua esclusiva proprietà puoi farlo, da come dici così non è, per cui porta il problema in assemblea e visto che il terzo condomino è d'accordo al lucchetto, almeno quello puoi istallarlo se raggiungete la maggioranza necessaria che secondo il mio parere è di almeno la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile.


diciamo che porta sì ad una mia esclusiva proprietà, ma per arrivarci occorre transitare per la parte comune. Ma il punto è che secondo me la sicurezza dovrebbe essere un fattore che ha più peso della pigrizia o della spilorceria. Tantopiù che chiudere il cancello non preclude il godimento della proprietà condivisa.

Quindi per la maggioranza, dato che ci sono tre condomini aventi 1/3 ciascuno, occorre che due siano concordi, su questo non ci sarebbe problema.

E sul fatto che l'assemblea condominiale non è mai stata costituita? oggi c'è una nuova legge e se non ho inteso male tutti gli accordi presi "oralmente" non sono più validi, bisognerebbe che spedissi una raccomandata a ciascun condomino per costituirla perchè abbia valore.
 

condobip

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Se siete tre condomini siete un condominio a tutti gli effetti con tutte le norme vigenti da rispettare, amministrative, fiscali, civili e penali, per cui l'assemblea va convocata almeno una volta all'anno, cita il Codice Civile all'art 66 delle Disp. Att. del cc (inderogabile);

... In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. ...

ma era così dal 1942 così, non è una novità.
 

Nemesis

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Il lucchetto a maggioranza, non si era capito?
Non s'era capito, e non si capisce tuttora, da quale norma discenda la tua affermazione che una deliberazione in tal senso dell'assemblea sarebbe valida con "la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile".
 

condobip

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Proprietario Casa
Non s'era capito, e non si capisce tuttora, da quale norma discenda la tua affermazione che una deliberazione in tal senso dell'assemblea sarebbe valida con "la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile".
Annamo bene, detto alla romana, (non sono romano);
...
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
... (cc art. 1136 - inderogabile)

Aggiungo ora, ovviamente una copia delle chiavi deve esser consegnata a tutti quanti i condomini che hanno diritto al passaggio.
 

Nemesis

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Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera...
Appunto. La maggioranza da te indicata opera soltanto nel caso di assemblea in seconda convocazione. Pertanto, se l'assemblea in prima convocazione risulta validamente costituita, le maggioranze sono altre.
Altro che "annamo bene"...
cita il Codice Civile all'art 66 delle Disp. Att. del cc
Il codice civile (R.D. n. 262/1942) è una cosa. Le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è altra cosa (R.D. n. 318/1942)
 

condobip

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Proprietario Casa
Appunto. La maggioranza da te indicata opera soltanto nel caso di assemblea in seconda convocazione. Pertanto, se l'assemblea in prima convocazione risulta validamente costituita, le maggioranze sono altre.
Altro che "annamo bene"...
E chi ti dice che i favorevoli parteciperanno alla 1° convocazione?
p.es io non ci vado mai, c'ero andato una volta sola, e pur favorevole all'OdG, non c'era nessuno oltre me, per cui da quel momento non vado mai alla 1°
 

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