rettifico: vi sono dieci anni se i beni non si utilizzano, per rinunciare all'eredità. SCusa!
p.s. per chiacchia come da titolo vi sono solo somme, non vi sono immobili, anche se la sostanza non sarebbe cambiata.
RINUNCIA ALL’ EREDITA’
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza, da effettuare con dichiarazione resa davanti alla Cancelleria del Tribunale competente per territorio, in base alla residenza del deceduto, o davanti ad un notaio.
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
ci si può rivolgere anche ad un caaf
la legittima, come ha ben precisato Nemesis pochi post fa, compete ai figli, ai coniugi, ai genitori, ai nipoti discendenti diretti. E' vero che fino al sesto grado si è eredi legittimi, ma oltre quelli citati non si ha diritto ad una legittima, ovvero lo stato non riserva loro una quota obbligata.chiacchia ha scritto: ↑ è possibile che donando ad una estranea non si sia toccata la vs. leggittima? ovvero la vs. parte che vi spetta come dici tu? è questo che non capisco.
p.s. per chiacchia come da titolo vi sono solo somme, non vi sono immobili, anche se la sostanza non sarebbe cambiata.
RINUNCIA ALL’ EREDITA’
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza, da effettuare con dichiarazione resa davanti alla Cancelleria del Tribunale competente per territorio, in base alla residenza del deceduto, o davanti ad un notaio.
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
ci si può rivolgere anche ad un caaf