Un inquilino non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità nei confronti del proprietario. La polizza potrà comunque essere stipulata da parte del locatore o su incarico di questo.
Nel caso di locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. locazione di un negozio) ma anche di immobili abitativi di elevato valore, il proprietario locatore può esigere che il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto stipuli una polizza, eventualmente inserendo un'apposita clausola nel contratto; se il conduttore non stipulasse la polizza, può essere messa in discussione la validità dello stesso contratto di locazione.
Resto sempre del parere che una polizza possa aiutare sia l'inquilino che il proprietario.
Articolo 1588, Codice Civile
«Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa».
Articolo 1589, Codice Civile
«Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore [ ... ]».