fabri75

Membro Junior
Salve a tutti. Qualche giorno fà a causa di un fulmine si è bruciata la scheda della caldaia e l'accenditore della stessa per un totale di 237.00 + IVA. Il tecnico della caldaia dice che la spesa spetta al conduttore mentre quest'ultimo pretende che sia io (proprietario) a pagare il conto. Volevo sapere cosa ne pensate a tal proposito, vi ringrazio anticipatamente. Fabrizio
 
J

JERRY48

Ospite
Deve pagare il proprietario. Se la neve sfonda il tetto chi paga? Però possiamo aggiungere dei distinguo.
Cioè, perchè non una polizza assicurativa che copra sia i danni del locatore e del conduttore? Ci si può mettere d'accordo e con la stessa Compagnia.
Ho parlato prima della neve: chi paga il rifacimento del tetto? Senza dubbio il proprietario. Ma se con la caduta del tetto e tutti i mobili del conduttore vengono distrutti? Paga sempre il proprietario? No è un evento naturale. Per cui ognuno paga per i propri danni.
Per il fulmine, è stata noncuranza del conduttore, c'è stata da parte sua mancata manutenzione? Penso proprio di no, quindi a parer mio le spese spettano al proprietario.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Bisogna sentire l'amministratore ed aprire un sinistro all'assicurazione dello stabile, ovviamente poi il premio della stessa potrebbe aumentare...n'è più ne meno di una RC auto. Sostituire una caldaia sta al proprietario, ma viene rimborsata dall'assicurazione condominiale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Volevo sapere cosa ne pensate a tal proposito, vi ringrazio anticipatamente.
secondo me se l'appartamento è stato affittato vuoto con un contratto standard ( per indenderci 4+4) la caldaia eventualmente già presente nell'immobile è un surplus perché potrebbe anche non esserci. Pertanto sia la manutenzione ordinaria, che quella straordinaria e sia la sua sostituzione è un onere a carico del conduttore.
Se l'appartamento è affittato arredato con un contratto transitorio al conduttore spetta la sola manutenzione ordinaria il resto è a carico del proprietario dell'immobile.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Solo manutenzione ordinaria a carico del locatario, la straordinaria o sostituzioni a carico del locatore, con qualsiasi contratto
 

fabri75

Membro Junior
ringrazio tutti per le opinioni ma secondo me il "nocciolo della questione" stà nel comportamento negligente dell'inquilino. Siccome il mio appartamento è situato in una zona rialzata rispetto agli altri immobili è sempre stato sottoposto a questo tipo di fenomeni, infatti nello stesso stabile sono stati rilevati altri danni di questo tipo alla tv ai frigo ai congelatori tutti nella stessa notte. Come l'inquilino si è preoccupato di staccare la sua tv al plasma da 50 pollici doveva fare lo stessa con la caldaia.... poi si può ritenere la bruciatura della scheda elettronica dovuta al sovraccarico di tensione una riparazione di ordinaria amministrazione!!? Credo che ci accorderemo per pagare a metà ciascuno ma obbligherò l'inquilino a sottoscrivere una polizza assicurativa contro questi eventi.
 

beppebre

Membro Attivo
... Credo che ci accorderemo per pagare a metà ciascuno ma obbligherò l'inquilino a sottoscrivere una polizza assicurativa contro questi eventi.
E in base a cosa credi di avere il diritto di poter obbligare l'inquilino a sottoscrivere una polizza?
Se il danno è a suo carico se lo pagherà lui polizza o meno, se è tuo carico lo paghi tu ed eventualmente la polizza, per tutelarti da eventuali danni futuri, la sottoscrivi tu.
Tra l'altro eri a conoscenza del problema.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo manutenzione ordinaria a carico del locatario, la straordinaria o sostituzioni a carico del locatore, con qualsiasi contratto
non sono d'accordo. Se tu affitti un appartamento vuoto ad uso abitazione non sei abbligato ad affittarlo completo di scaldabagno per la fornitura di acqua calda sanitaria: il conduttore potrà scegliere se mettere uno scalda acqua a gas o elettrico. La manutenzione ordinaria e straordinaria come la sua sostituzione è un onere a cardio del conduttore. Se tu affitti un appartamento arredato non puoi affittarlo sfornito di scalda acqua quindi la manutenzione ordinaria è a carico del conduttore la quella straordinaria e la sostituzione sono a carico del proprietario.
In questo caso sembra che lo scalda acqua sia a gas e posizionato all'esterno perché principalmente serve per il riscaldamento ed anche per la fornitura di ACS.
 
J

JERRY48

Ospite
Un inquilino non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità nei confronti del proprietario. La polizza potrà comunque essere stipulata da parte del locatore o su incarico di questo.
Nel caso di locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. locazione di un negozio) ma anche di immobili abitativi di elevato valore, il proprietario locatore può esigere che il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto stipuli una polizza, eventualmente inserendo un'apposita clausola nel contratto; se il conduttore non stipulasse la polizza, può essere messa in discussione la validità dello stesso contratto di locazione.
Resto sempre del parere che una polizza possa aiutare sia l'inquilino che il proprietario.

Articolo 1588, Codice Civile
«Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa».


Articolo 1589, Codice Civile
«Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore [ ... ]».


 

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