biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
circa tre anni fa dopo aver acquistato un appartamento, in una fase successiva di accertamento catastale è emerso che ero anche proprietario di una piccolo parcheggio per una moto o piccola auto , al quale era stata messa una catena nuova di zecca per impedirmi il possesso e l'uso. Dopo una serie di lettere fra avvocati, dopo che è trascorso un anno dalla scoperta,il tizio ha rivendicato tramite il suo legale il possesso ventennale. il mio legale mi comunicava che dovevo fargli causa,,, Da circa un anno a seguito di lavori condominiali per ripristino del fondo di ghiaino ,per consentire le manovra dei mezzi, la catena è stata tolta e non è stata più rimessa, permettendo a chiunche libero accesso, con parcheggio libero.qualcuno del condominio ha trovato semplicemente un cartello di avvisso che non doveva parcheggiare LI' perche proprietario?! da premettere che sto tizio non lo utilizza personalmente, ma permette ad altri di utilizzarlo, naturalmente ho ripreso ad utilizzarlo anche io depositando attrezzi e quantaltro da circa un anno, comportandomi da propritario e possessore.
Mi chiedevo se è normale che lui si spaccia per possessore e proprietario di cosa altrui, ed inoltre è regolare che permette ad altri l'uso di cosa sottratta ad altri, inoltre il possesso rivendicato, puo essere ceduto trasferito a terzi attraverso l'uso????
vi rigrazio della vs attenzione ,,,,, e delle troppe domande!!
 
J

JERRY48

Ospite
Sono trascorsi effettivamente 20 anni?
C'è stata la sentenza del giudice?


Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà

Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessoreo detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.



Note
(1) Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd. probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v. 934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).

(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene.L'azione di rivendicazione è imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.



← Art. precedente
Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà

Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessoreo detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.

Note

(1) Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd. probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v. 934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).

(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.


← Art. precedente
Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 948 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO TERZO - DELLA PROPRIETÀTitolo II - Della proprietà (Artt. 832-951)Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietà

Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [2789]. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessoreo detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri perusucapione.

Note

(1) Può agire con l'azione di rivendica solo ed esclusivamente il proprietario di un bene, e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario. Poiché il legislatore guarda con sospetto ai modi di acquisto a titolo derivativo, in quanto questi possono anche provenire da chi non è proprietario (a non domino), è chiesto a chi agisce con l'azione prevista dall'art. 948 di provare di aver acquistato la proprietà del bene a titolo originario. Se costui ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
La prova è, quindi, difficile (cd. probatio diabolica); la legge, però, agevola chi agisce con l'azione di rivendica permettendo il ricorso agli istituti del possesso [v. Libro III, Titolo VIII], dell'usucapione e dell'accessione [v. 934].
In particolare, se il bene rivendicato è un bene immobile, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa provando cioè che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene rivendicato è mobile, è sufficiente, invece, provare di aver acquistato il possesso in buona fede, in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).

(2) L'azione di rivendica è un'azione reale (actio in rem) in quanto esperibile contro chiunque. Il fondamento dell'azione di rivendica è nella caratteristica tipica dei diritti reali, del diritto di seguito, che permette al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede. Quindi legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), e quindi deve essere chi ne ha attualmente la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario, ed anche se è un mero detentore del bene. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà che sta alla base.
 

biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
non sono trascorsi ventanni, se le inventati perchè la catena la messa una 15 prima del mio acquisto,(tre anni fa) cioè quando il mio venditore ha effettuato il trasloco!. e non c'è nessuna senteza di un giudice perchè non c'è stata ancora nessuna causa!
come devo comportarmi?
devo far passare un anno da quando la catena è stata tolta e quindi è stata data la possibilita a tutti di utilizzarlo, prima di rivendicare nuovamente la totale proprieta, o devo da subito riprendere il possesso e rivendicare la mi proprietà., Devo informa il mio avvocata della situazione,,,, naturalmente ho gia fatto un bel servizio fotografico a testimonianza di quanto sta accadendo..
 
J

JERRY48

Ospite
L'interruzione dell'usucapione non può avvenire se non a causa della perdita di possesso protratta per un anno (art. 1167 c.c.).

Non costituisce, invece, atto interruttivo dell'usucapione un atto stragiudiziale di messa in mora o una diffida in quanto l'usucapione si perfeziona anche contro la volontà del titolare del diritto e per effetto del mero esercizio del potere di fatto sulla cosa.

L'interruzione dell'usucapione, invece, si realizza in caso di riconoscimento dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c. Al riguardo, però, l'atto di riconoscimento deve essere non equivoco e non manifestato in termini dubitativi.

Pertanto, continua pure a comportarti da proprietario e possessore.
 

biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
tutto chiaro.... passato un anno recinto tutto!!
un'altra dubbio sulla parola possesso del bene..
il possesso deve essere esercitato solo da colui che ha dichiarato di essere possessore, o il possesso del bene puo essere trasferito a terzi,, lasciando parcheggiare chiunque?[DOUBLEPOST=1384205355,1384205238][/DOUBLEPOST]di cio che sta accadendo devo consultarmi con un avvocao?
 
J

JERRY48

Ospite
tutto chiaro.... passato un anno recinto tutto!!

No, per interrompere l'usucapione tu devi avere di nuovo il possesso almeno per un anno.


il possesso deve essere esercitato solo da colui che ha dichiarato di essere possessore,

Da te che sei il proprietario.


il possesso del bene puo essere trasferito a terzi,


No.


di cio che sta accadendo devo consultarmi con un avvocao?


Se lo ritieni opportuno, per sicurezza e tranquillità tua, sì.





 

biae67

Membro Attivo
Proprietario Casa
ma.... per dimostare il mio possesso e sufficente quanto sto facendo, ossia depositare materiale che mi appartiene, meterci la bici, auto ripulire l'erbacce,,,, ecc o è necessario mettere dei paletti e catene e interdire a chiunque l'accesso!!
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma se biae67 ha acquistato l'abitazione e dopo tre anni si è accorto che nel rogito era compreso un piccolo parcheggio, presumibilmente non è stato oggetto di accordi fra contraenti. Le ipotesi sono due: se l'area interessata è ricompresa nel tratto di cortile di sua pertinenza, poteva sfuggire nell'atto, ma se il posto auto risulta accatastato doveva necessariamente apparire con un suo subalterno ed il notaio lo avrebbe dovuto evidenziare nell'atto. Conseguentemente se il possessore, che lo ha detenuto per più di vent'anni continuativamente, pubblicamente ed incontestatamente, lo ha acquisito per usucapione, per perdere il suo diritto, occorre che altri lo possiedano per vent'anni alla stessa stregua del precedente per vantare lo stesso diritto.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
circa tre anni fa dopo aver acquistato un appartamento, in una fase successiva di accertamento catastale è emerso che ero anche proprietario di una piccolo parcheggio per una moto o piccola auto , al quale era stata messa una catena nuova di zecca per impedirmi il possesso e l'uso.
Prima di tutto cosa c'é scritto sull'atto di compravendita? Ci sono gli estremi catastali oppure è indicato chiaramente che si tratta di una pertinenza dell'appartamento che hai comprato? Il catastale non ha valore ai fini della prova provata di proprietà. Il fatto che te ne sia accorto solo dopo tre anni dall'acquisto fa supporre che il venditore non ti abbia parlato anche di questo posto di parcheggio e che quindi non sia incluso nel pacchetto di vendita.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto