Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
La norma impone che il pagamento non venga fatto in contanti ; in caso di mancato rispetto , pone a carico dei contribuenti determinate conseguenze in termini di aggravio tributario: se i corrispettivi dovuti al locatore sono pagati in contanti, la norma statuisce la perdita delle “agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Ma tutte le agevolazioni in generale ? Tale interpretazione parrebbe esagerata
Per taluni autorevoli opinionisti specializzati la "perdita " attiene alle agevolazioni e detrazioni esclusivamente connesse al contratto;
vale a dire :
1-la perdita del diritto (per il locatore ) di fruire delle agevolazioni in tema di cedolare secca , ovvero la perdita della deduzione forfettaria nel caso di canone sottoposto ad IRPEF ordinaria
2-la perdita (per il conduttore ) al diritto di fruire delle detrazioni ex art. 16 TUIR

Comunque sulla questione occorrerà fare chiarezza.
by EnnioR
 

Nemesis

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la norma statuisce la perdita delle “agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
L'art. 12, comma 1.1 del D.L. n. 201/2011 recita: "In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".
Ciò premesso, quale (altra?) norma statuirebbe "la perdita delle agevolazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"?
 
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jac0

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Proprietario Casa
Mi va bene che sia vietato il pagamento in contanti, ma se ci sono mancati pagamenti sic et simpliciter il locatore può in sede di dichiarazione dei redditi esporre un reddito annuo inferiore a quello indicato nel contratto di locazione, ossia un reddito ridotto di un importo pari ai detti mancati pagamenti? A me sembra di no.
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Scusa Ennio potresti spiegarti meglio? dalla tua affermazione non capisco da dove trai queste conclusioni ?
Come si fà a non rispondere di fronte a modi cosi' garbati ?

Comunque ecco : comma (non articolo per carità) 50 L. 147/2013.
All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la
tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Non nego che alla conclusione di partenza sono pervenuto dopo aver letto articoli
sull'argomento di pubblicisti -commercialista che tengono fra la'ltro conferenze di aggiornamento per quelli che fanno il mio mestiere
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Scusa Ennio potresti spiegarti meglio? dalla tua affermazione non capisco da dove trai queste conclusioni ?
Rettifica del cappello: trattasi di risposta data ad una signora che molto delicatamente mi ha scritto privatamente (evidentemente prima di leggere il post di Nemesis )

La replica data alla signora è anche indirettamente una risposta al post di Nemesis
[DOUBLEPOST=1391154721,1391154521][/DOUBLEPOST]per @jaco: dovrebbe essere cosi' , ma per accellerare le votazioni , a fine anno i Governi adottano questo deprecabile escamotage : in tal maniera le votazioni si concentrano su un solo articolo che nel caso è costituito da circa 700 (si, incredibile, settecento) commi
 
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jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
[DOUBLEPOST=1391154721,1391154521][/DOUBLEPOST]per @jaco: dovrebbe essere cosi' , ma per accellerare le votazioni , a fine anno i Governi adottano questo deprecabile escamotage : in tal maniera le votazioni si concentrano su un solo articolo che nel caso è costituito da circa 700 (si, incredibile, settecento) commi
Quindi non accelerano, ma accellerano. Addirittura!
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
si perché il verbo deriva dall’aggettivo celere, ma è peccato veniale perché molti ci cascano ; e poi accelerare , dà il senso opposto; di andare lenti : Con 2 elle pare più veloce e visto che la seconda tesi non si confà ai ritmi del Parlamento per sta volta passi una sola L (oddio l'ho messa maiuscola. Passerà il vaglio dei nostri ?)

“accelerare” o “accellerare”?Alcune considerazioni : in data 22 novembre 2012 la forma con una sola L (che è la versione corretta ) è sta registrata ben 271mila volte da Google ; contro le 841mila di quelli che credono corretta quella a 2 elle ;
 

dolly

Membro Senior
Professionista
La norma impone che il pagamento non venga fatto in contanti ; in caso di mancato rispetto , pone a carico dei contribuenti determinate conseguenze in termini di aggravio tributario: se i corrispettivi dovuti al locatore sono pagati in contanti, la norma statuisce la perdita delle “agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Ma tutte le agevolazioni in generale ? Tale interpretazione parrebbe esagerata
Per taluni autorevoli opinionisti specializzati la "perdita " attiene alle agevolazioni e detrazioni esclusivamente connesse al contratto;
vale a dire :
1-la perdita del diritto (per il locatore ) di fruire delle agevolazioni in tema di cedolare secca , ovvero la perdita della deduzione forfettaria nel caso di canone sottoposto ad IRPEF ordinaria
2-la perdita (per il conduttore ) al diritto di fruire delle detrazioni ex art. 16 TUIR

Comunque sulla questione occorrerà fare chiarezza.
by EnnioR
Sì, infatti l'ipotesi più accreditata è quella della perdita delle agevolazioni e detrazioni esclusivamente connesse al contratto; oltretutto, sotto questo aspetto depone il fatto che la norma fa specifico riferimento a "locatore" e "conduttore" e non semplicemente ai "contribuenti", oltre che si faccia riferimento all'asseverazione dei patti contrattuali.
 

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