yssmast

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,

volevo sottoporre un quesito relativo alo scioglimento della condivisione ereditaria tra quatto soggetti ( madre e tre sorelle) tramite divisione contrattuale relativamente a cinque immobili ( 2 case, un terreno e due magazzini).
Il tutto è stato ereditato per successione alla morte di mio suocero.
Per legge la ripartizione attuale delle quote di ogni immobile è 33,33 per mia suocera e 22,22 per le rispettive tre figlie.
Dopo lunghi anni di discussioni e calcoli estenuanti è finalmente stato trovato un accordo che soddisfa tutte le parti. La ripartizione dovrebbe essere questa:
Alla 1° figlia (sola senza marito ne figli ) va l’appartamento di maggior prestigio (massa ereditaria)
Alla 2° un appartamento il terreno e due magazzini (massa ereditaria)
Alla 3° un appartamento che non fa parte della massa ereditaria, ma è di esclusiva proprietà della 1° figlia.
Nella divisione totale mia suocera cederebbe l’intera sua parte spossessandosi di fatto di ogni bene.

Le domande sono queste:
Può mia suocera, in caso di divisione contrattuale, spossessarsi di tutti i suoi beni in favore delle figlie senza ricevere nulla in cambio ?
Nel caso ciò fosse possibile, si può procedere facendo in modo che la spartizione avvenga senza ricorrere a donazioni che renderebbero praticamente impossibile eventuali vendite future ?
Che garanzia avrebbero, in maniere particolare la 1° e la 2° figlia, da eventuali rivalse da parte della 3° figlia (colei che riceverà dalla sorella il bene non facente parte della massa ereditaria) in caso di morte della madre ?

La prossima settimana avremo un incontro con il Notaio per definire il tutto e vorrei arrivarci, non dico preparato, ma almeno in grado di poter valutare la soluzione che ci prospetterà.
Il Notaio, già precedentemente contattato, sulla base di calcoli da lui effettuati (forse facendo riferimento ai millesimi ed alla tipologia di immobili) ci ha comunicato che non ci sarebbe la necessità di eventuali integrazioni in denaro dichiarando di fatto equa la spartizione.
L’unica incognita restano i costi da sostenere a seconda della soluzione.

Cordiali saluti
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per legge la ripartizione attuale delle quote di ogni immobile è 33,33 per mia suocera e 22,22 per le rispettive tre figlie.
22,22% a ciascuna delle 3 figlie = 66,66% cioè 2/3. Alla madre 33,33% cioè 1/3. Questa è la suddivisione ereditaria prevista in assenza di testamento

Alla 3° un appartamento che non fa parte della massa ereditaria, ma è di esclusiva proprietà della 1° figlia.
Questo appartamento ha il valore del 22,22% (2/9) della parte spettante?

Può mia suocera, in caso di divisione contrattuale, spossessarsi di tutti i suoi beni in favore delle figlie senza ricevere nulla in cambio ?
La signora madre può rinunciare alla sua parte di eredità.
Se rinuncia, la sua parte (1/3) viene ridistribuita in parti uguali alle figlie, le quali dai 2/9 (22,22%) spettanti raggiungeranno 1/3 (33,33%) della eredità paterna. Se rinuncia non c'é bisogno di fare donazioni.
Allora l'appartamento che la 1° figlia cede alla 3° figlia ha un valore pari al 33,33% della massa ereditaria?
Quando la signora madre morirà, se avrà delle sue prorprietà, queste andrammo in successione alle tre figlie.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Come ben ha detto Criscuolo potete ben procedere: la mamma rinuncia all'eredità. Quindi si va alla divisione tra sorelle. Una apporta un bene per bilanciare le quote fra di voi decise. (quindi liberamente decise non potranno starci più ripensamenti in seguito). Sarà il Notaio a fare i conteggi del caso. Specialmente per l'immobile di proprietà di una sorella. Nel qual caso vi consiglio, per amor di patria, di suddividere le spese tra le sorelle in parti uguali perchè ci sarà un'altra spesa per far entrare quest'altro immobile. Anche se minima essendo una divisione tra parenti stretti. Nessun problema per come l'hai prospettato.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La signora madre può rinunciare alla sua parte di eredità
La madre potrebbe rinunciare solamente se non avesse già accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità. L'ipotesi è improbabile, dato che l'OP ha scritto che "dopo lunghi anni di discussioni e calcoli estenuanti" si vuole determinare uno scioglimento della comunione (e non "condivisione") ereditaria, di cui fa (già) parte anche la madre.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Condivido l'affermazione di Nemesis, a distanza di anni la madre non può rinunciare all'eredità se ha goduto dell'eredità. In tal caso l'atto è un po' più complesso. La madre dovrebbe cedere alle figlie in cambio di vitalizio o riservandosi l'usufrutto. Quindi le sorelle dovrebbero stipulare un atto di divisione-permuta nel quale la sorella che cede il suo appartamentino che compenserebbe l'immobile che le viene assegnato il cui valore sarebbe la somma fra quello della quota spettantele più quello dell'immobile ceduto e le due sorelle dividerebbero il valore delle due quote di loro spettanza. Sarà compito del notaio stipulare l'atto conseguente.
 

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