Quanto sopra vale anche per un paese UE, ad esempio Repubblica d'Irlanda ?
Stralcio da Convenzione Italia Irlanda
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Articolo 13 - Professioni libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato, a meno che
egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto
nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 14 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni
analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno o nell'altro Stato
contraente da un residente di uno Stato contraente non sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a
meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi
svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non
sono tassabili che nel primo Stato se
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato
contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa