davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mio figlio dovrà andare a lavorare a New York. Dovrà prendere a NY la residenza ?
Ed in questo caso uscirà dal mio stato di famiglia ?
Le tasse sul suo stipendio le dovrà pagare a NY o in Italia?
In Italia ha però la sua abitazione principale che rimarrà come tale o diventerà seconda casa ?
Rimango in attesa.
Grazie
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Mio figlio dovrà andare a lavorare a New York. Dovrà prendere a NY la residenza ?
Se la causa della sua permanenza all'estero (lavoro) avrà una durata superiore a dodici mesi, avrà l'obbligo d'iscriversi nell'AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero). Dovrà farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
Le tasse sul suo stipendio le dovrà pagare a NY o in Italia?
http://www.finanze.it/export/download/novita09/CCDI_ITA-USA_25.08.99.pdf
Art. 15
In Italia ha però la sua abitazione principale che rimarrà come tale o diventerà seconda casa ?
Ai fini dell'IMU, sarà assimilata all'abitazione principale solamente se il comune l'abbia previsto. Occorre pertanto consultare il relativo regolamento comunale.
In ogni caso, lo sarà solo a condizione che la stessa non risulti locata.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Quanto sopra vale anche per un paese UE, ad esempio Repubblica d'Irlanda ?
Stralcio da Convenzione Italia Irlanda
.....
Articolo 13 - Professioni libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato, a meno che
egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto
nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 14 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni
analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno o nell'altro Stato
contraente da un residente di uno Stato contraente non sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a
meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi
svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non
sono tassabili che nel primo Stato se
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante
le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato
contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa
 
Ultima modifica:

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Segue Convenzione Italia Irlanda
Articolo 15 - Compensi e gettoni di presenza
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di
una società residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
Articolo 16 - Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui
dette attività sono svolte.
Articolo 17 - Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
provenienti da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato contraente, ad un residente di uno Stato
contraente, in relazione ad un cessato impiego, non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
 

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