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Membro Assiduo
Professionista
Caso:
locale commerciale con soffitto in legno.
In caso di incendio ne risponde solo il conduttore od anche il locatore se arreca danno ad altri
Il locatore e'resoonsabile per le mura e per gli impianti in essa conglobati.
Gia'ma in caso di danni dovuti all esercizio dell attivita da parte del conduttore,danni che contemplano la responsabilita civile,il locatore puo'essere chiamato in causa in solito con il conduttore?
 
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JERRY48

Ospite
Dispositivo dell'art. 1588 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione I - Disposizioni generali
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1) [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss.,1256 ss., 2281] (2). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa [1592 2, 1594] (3).

Note
(1) L'indicazione dell'incendio serve come esempio; altri eventi che possono causare il danno sono, ad esempio, loscoppio di una bombola a gas e il furto.

(2) L'obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso e nel godimento della cosa locata [v. 1587 n. 1], comprende essenzialmente l'obbligo di adottare le misure idonee ad evitare la perdita ed il deterioramento del bene. Pertanto, quando questi eventi si verificano nel corso della locazione, il conduttore èresponsabile contrattualmente [v. 1218 ss.]. Tale responsabilità è esclusa se il conduttore dimostra che l'avvenimento (incendio, furto, scoppio di una bombola a gas etc.) che ha determinato la perdita o il deterioramento, si è avverato per un fatto naturale (es.: fulmine) o per fatto del terzo; per fatti, cioè, del tutto estranei al suo comportamento.

(3) Tra le persone di cui al comma 2 rientrano i familiari, i collaboratori, i dipendenti, i subconduttori, gli ospiti, ivisitatori. Perché il conduttore sia responsabile, è necessario che egli abbia volontariamente ammesso altri nell'uso o nel godimento, e che non abbia vigilato adeguatamente sul loro comportamento.

Gia'ma in caso di danni dovuti all esercizio dell attivita da parte del conduttore,danni che contemplano la responsabilita civile,il locatore puo'essere chiamato in causa in solito con il conduttore?
A mio parere, il locatore non può essere chiamato in solido, per i danni causati a terzi, al conduttore nell'esercizio della sua attività.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
pare probabile che il conduttore sia poco abbiente ( diversamente la casa se la compera) e pertanto sia opportuno obbligarlo contrattualmente a stipulare una congrua polizza assicurativa ad hoc. , tal che la sua responsabilità patrimoniale sia sostituita da quella della compagnia di assicurazione. ;
 

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