Frankino48

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Mia figlia, che abita una casa di mia proprietà, ha avuto la separazione e il Giudice gli ha affidato il suo bambino. L'ex marito deve lasciare l’abitazione entro due mesi. Se si rifiuta di lasciarla nei tempi prescritti può essere querelato per violazione di domicilio? La querela la può fare solo la sua ex moglie o posso farla anch'io in quanto proprietario dell’immobile? considerato che non esiste più il vincolo matrimoniale e che il soggetto mi ha più volte offeso e minacciato.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Se non lascia l'abitazione dovrete iniziare una azione civile di rilascio.
Non è configurabile alcuna fattispecie penalmente rilevante, meno che mai la violazione di domicilio.
Potrà invece querelare il genero per le offese e le minacce ricevute, quello sì che è reato.
 

Frankino48

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Riporto qui la sentenza del Tribunale di Milano dell'11.10.2013 su una fattispecie simile al caso di cui trattiamo.
Il rilascio è coessenziale per la configurazione del diritto all’attribuzione: significa che il genitore non assegnatario va qualificato come occupante l’immobile “sine titulo”
Se il coniuge che deve lasciare la casa familiare non si allontana, l’assegnatario ha diritto al ricorso alla tutela esecutiva. Il rilascio è coessenziale per la configurazione del diritto all’attribuzione, ciò significa che il genitore non assegnatario va qualificato come occupante dell’immobile “sine titulo”, elemento che da diritto alla parte assegnataria di ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Lo ha sancito il Tribunale di Milano con l’ordinanza dell’11 ottobre 2013.
Il fatto
Il presidente del Tribunale ha assegnato alla ex moglie, genitore presso cui è collocato il figlio, la casa familiare. Con l’ordinanza si ordinava al marito di lasciare entro due mesi l’abitazione attribuita in godimento esclusivo alla ex, la quale ne era l’esclusiva proprietaria. Ordine mai eseguito dall’ex coniuge.
Il giudice milanese ha osservato che «l’assegnazione si sostanzia nel diritto di continuare a vivere nell’abitazione familiare (al godimento della stessa, secondo l’art. 155-quater, Cc introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) senza l’altro coniuge. La caratteristica essenziale, connaturale alla funzione, è di costituire un limite rispetto a un diritto dominicale di altri (l’altro coniuge o un terzo) sullo stesso bene; costituisce, insomma, un limite, di carattere eccezionale, posto all’ordinario assetto dei rapporti reali e obbligatori sull’immobile. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare (pronunciato ex art. 155-quater Cc), pertanto, concentra in capo al genitore collocatario il godimento dell’abitazione coniugale e, per l’effetto, l’altro partner è tenuto ad allontanarsi dal contesto domestico entro il termine concesso dal giudice. Rispetto al momento dell’attribuzione, infatti, il diritto non può venire ad esistenza se non si accompagna all’allontanamento dalla casa familiare dell’altro coniuge. Se non c’è l’allontanamento (il rilascio) da parte dell’altro coniuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l’unico contenuto della assegnazione. Sul piano dell’esecuzione, ciò comporta che il provvedimento, o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge; attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all’attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario va qualificato come occupante l’immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 Cpc) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 Cpc e 189 disp. att. Cpc, il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 Cpc costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare».

Pertanto, l’ordinanza attributiva del diritto a uno dei coniugi di abitare la casa familiare è soggetta a esecuzione coattiva (in via breve, tramite l’ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Insomma, l’assegnatario può ottenere rituale provvedimento di rilascio della casa familiare e, in caso di urgenza e necessità, può anche rivolgere le proprie istanze alle autorità di polizia o giudiziarie penali nell’ipotesi in cui la condotta dell’occupante l’immobile sine titulo si sostanzi in una condotta penalmente rilevante. Ma non solo: lo strumento rimediale della protezione immediata, in caso di violenza di genere, è, peraltro, oggi rafforzato dalle norme di nuovo conio introdotte dal decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere), in cui spicca la previsione di cui all’art. 3, deputata a fornire supporto protettivo alle persone vittime di violenze domestiche. Il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza della ricorrente.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ottimo! Si può anche incorrere facilmente nel reato di stalking: "Stalking (IPA: ['stɔːkɪŋ]) è un termine della lingua inglese, in italiano utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. [DOUBLEPOST=1403691447,1403691389][/DOUBLEPOST]Rischia in questo caso di non potersi neanche avvicinare più alla casa per centinaia di metri
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
separati, ma molto separati. Altrimenti si finisce sparati. (era un ammonimento perchè il vivere in casa con una persona che è indesiderata può far nascere chissà cosa)
 

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