ginore

Membro Attivo
I particolari della vicenda.
Già pochi mesi dopo l'acquisto compaiono bolle sotto l intonaco, ruggine negli spigoli e, sopratutto, un balcone manifesta chiari segni di cedimento strutturale.
Il costruttore, interpellato da tutti noi condomini e dall'amministratore interviene con la sua ditta e rifà il balcone (ma non il resto).
La DIA viene inoltrata dal tecnico-condomino (lo stesso dei lavori di costruzione del fabbricato).
L'incarico un po se lo è preso ed un po glielo ha assegnato l'amico amministratore.
Poi, come detto, il costruttore sparisce: risulta chiaro che il tecnico si aspettava che a saldare la pacella fosse il costruttore ma così non è stato 1uindi ora ci prova con noi condomini.
Abbiamo quindi fatto l'assemblea tutti determinati a non pagare se nonché un condomino a proposto che sia l'amministratore a verificare se il compenso è dovuto, tempo un mese.
Che è come demendare Dracula a decidere se il sangue si può bere.......

ecco perché ho chiesto aiuto a voi!
 

griz

Membro Storico
Professionista
in base a cosa l'amministratore deciderà? Non credo che esista della giurisprudenza in merito, al limite ci potebbe essere una richiesta di parere all'ordine professionale del tecnico, comunque la cosa è molto discrezionale e se lui ha realmente diretto i lavori della costruzione ed è pure condomino, potrebbe essere tanto elegante da non pretendere, eventualmente si potrebbe riconoscere un rimborso delle spese che ripartito tra i condomini si ridurrebbe a poco e salverebbe la situazione
 
J

JERRY48

Ospite
in base a cosa l'amministratore deciderà?
Che:
Vi è da sottolineare che per i nuovi “immobili da costruire”, l’art. 4 del D.Lgs 122/2005
prevede che ”Il costruttore é obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del
trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e
diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.

Pertanto che per i lavori che sono stati eseguiti per riparare i vizi occulti, lievi e gravi sono inclusi anche il compenso per il tecnico/direttore lavori, per cui nulla è dovuto al tecnico per la sua prestazione professionale.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Che:
Vi è da sottolineare che per i nuovi “immobili da costruire”, l’art. 4 del D.Lgs 122/2005
prevede che ”Il costruttore é obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del
trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e
diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.

Pertanto che per i lavori che sono stati eseguiti per riparare i vizi occulti, lievi e gravi sono inclusi anche il compenso per il tecnico/direttore lavori, per cui nulla è dovuto al tecnico per la sua prestazione professionale.

E' così anche secondo una certa logica ma, visto che il condominio ha dato all'amministratore la discrezionalità si tratta di capire quale criterio adotterà, non gli spetta nulla dal condominio ma se si vuole trattare bene un vicino di casa che si è impegnato a fare il proprio dovere e davanti al fatto che l'impresa sua debitrice si è defilata, si può anche essere accondiscendenti
 
J

JERRY48

Ospite
E' così anche secondo una certa logica ma, visto che il condominio ha dato all'amministratore la discrezionalità si tratta di capire quale criterio adotterà, non gli spetta nulla dal condominio ma se si vuole trattare bene un vicino di casa che si è impegnato a fare il proprio dovere e davanti al fatto che l'impresa sua debitrice si è defilata, si può anche essere accondiscendenti
Il condominio per il quieto vivere può benissimo comportarsi con il tecnico, come da te suggerito.
Non voglio cercare il pelo nell'uovo, per carità, ma questo benedetto tecnico/condomino, quando si stava costruendo dove passava le sue giornate?
No al cantiere, visti i risultati.
 

ginore

Membro Attivo
in base a cosa l'amministratore deciderà? Non credo che esista della giurisprudenza in merito, al limite ci potebbe essere una richiesta di parere all'ordine professionale del tecnico, comunque la cosa è molto discrezionale e se lui ha realmente diretto i lavori della costruzione ed è pure condomino, potrebbe essere tanto elegante da non pretendere, eventualmente si potrebbe riconoscere un rimborso delle spese che ripartito tra i condomini si ridurrebbe a poco e salverebbe la situazione

Son d'accordo e, dopo attenta lettura delle vostre considerazioni, ho deciso di NON pagare: ho dovuto subire i disagi del lavoro di riparazione (il mio balcone sta proprio sotto quello rifatto, son stato 3 mesi nella impossibilità di aprire la porta finestra, ero al buio anche di giorno), ed il tecnico-condomino-progettista-direttore dei lavori dov'era quando il costruttore così malamente costruiva (scusate il gioco di parole)?
Ed ora,siccome non è stato pagato dal costruttore chiede la parcella a me ed ai condomini?
Non esiste!!!!!!
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
(attività dannosa nei confronti del condominio).
Jerry Mi interessa approfondire la questione che hai citato mi dai qualche particolare in + Buon pranzo per.......domani solo oggi ti ho letto.
Caro Ginore la decisione dei condomini è sovrana in particolar modo se è con una grossa maggioranza pertanto anche se l'amministratore dovesse decidere ( perchè voi gli avete dato la possibilità lui NON PUO' decidere niente al posto vostro deve solo amministrare altrimenti si chiamerebbe decidet-ore al posto di amministrat-ore ) dicevo, dovesse decidere qualcosa che a voi non va? siete sempre voi a dire l'ultima parola
 
J

JERRY48

Ospite
Jerry Mi interessa approfondire la questione che hai citato mi dai qualche particolare in +
In ritardo un pò:
A seguito della riforma del 2012, l'amministratore diviene, molto più che un semplice rappresentante del condominio: esso si rivela, piuttosto, quale responsabile per fatti e atti imputabili all'insieme dei condomini, oltre ad avere la gestione delle cose e dei servizi comuni, gestione cui rimangono, ovviamente, estranei i poteri di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura del condominio, e comunque limitata dalle attribuzioni riservate all'organo collegiale, ai sensi dell'art. 1135 c.c.
Questa complessa attività di gestione può, dunque, costituire colpevole fonte di responsabilità per l'amministratore.
(Strumenti del diritto)
 

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