Nemesis

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se il padre ha dato 100 ad entrambi i figli che con tale somma acquistarono due alloggi di pari valore...se alla dipartita del padre, magari dopo qualche decennio dalla donazione, uno dei due alloggi vale 200 e l'altro 300, ebbene quest'ultimo dovrà in sostanza "sganciare" 50 (100diviso due).
Se il padre ha effettuato una donazione diretta di denaro, è l'importo donato a essere oggetto della collazione. Quindi nella fattispecie prospettata non c'è niente da "sganciare", dato che i due figli hanno ricevuto in donazione lo stesso importo.
 

rita dedè

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Sta zitto @alberto...... Nun me c'è fa pensà!!!!! In alcune famiglie...... Ci stanno delle matasse.........[DOUBLEPOST=1414019213,1414019054][/DOUBLEPOST]Na ja poveri genitori ma perché nun se magnano tutto fin quando sono in vita?[DOUBLEPOST=1414019416][/DOUBLEPOST]No!! Hanno da dà la roba ali fii!!! Pe poi dopo faie fa zizzagne!! E gente completamente estranea affetta il tacchino!!! Come ha detto bene @qpq!!!
 

quiproquo

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Se il padre ha effettuato una donazione diretta di denaro, è l'importo donato a essere oggetto della collazione. Quindi nella fattispecie prospettata non c'è niente da "sganciare", dato che i due figli hanno ricevuto in donazione lo stesso importo.
A furia di postare mi sono lasciato prendere da un eccesso di esemplificazione dovuta anche a varietà giurisprudenziale che nel corso dei vari dibattiti avuti su propit sono stati evidenziati, se ben ricordo da @JERRY48, e che aggiungevano alla durezza della legge
interpretazioni anche sull'esborso di denaro al momento del rogito...e se sotto forma di assegni o altro...Per cui l'esempio che Nemesis ha corretto andrebbe riformulato tenendo conto dell'Art.747 che si riferisce alla collazione per imputazione (solo) sugli immobili e calcolandolo al valore dell'aperta successione ( vedi anche l'Art.766) e delle successive innumerevoli sentenze ai vari livelli (1 -2- 3-) dei tribunali...Che quando le lessi...il groviglio di cui spesso parlo si ispessì... ora non sono in grado di riportare il fondo di tali sentenze, ma non mancherà l'occasione di ritornarci sopra...anche su questo stesso forum se dovesse continuare...per esempio con altre esperienze
sul vissuto di altri propisti...Ciò non toglie di ribadire la mia estrema critica sulla Collazione ereditaria che ingigantisce il serbatoio delle LITI giudiziarie provocando e aggravando divisioni e contrasti nella ristretta cerchia familiare. Alla prossima...qpq.
 

Luigi Criscuolo

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A proposito di Collazione, per evitarla, un genitore può vendere ad un figlio un immobile?
se vende incassa dei soldi e questi vanno in eredità se non vengono pserperati in vita.

dell'Art.747 che si riferisce alla collazione per imputazione (solo) sugli immobili e calcolandolo al valore dell'aperta successione
ma nel tuo esempio il padre in vita ha dato 100.000 euro ad entrambi i figli non due appartamenti. uno dei figli anziché comprare un appartamento poteva comprarsi una Ferrari e dopo dieci anni, quando muore il padre, la sua Ferrari vale molto meno dell' appartamento comprato dall'altro fratello e allora cosa fa chiede la collazione?

per ritornare al O.P. i 70.000 euro in buoni fruttiferi postali cointestati tra madre e padre, alla morte della madre andavano suddivisi in assenza di un suo testamento in questo modo: 1/3 di 35.000 cioé 5.833,30 euro al coniuge superstite; 2/3 in parti uguali ai due figli cioé 5.833,30 euro ciascuno.
Dei 5.833,30 euro del padre se questo è morto senza testamento ai due figli spettano ciascuno 2.916,67 euro. Inoltre c'é il residuo da dividere a metà dei 35.000 euro originari dai buoni fruttiferi postali quindi 17.500 euro.
Quindi @FRANCOGIORGIO ha diritto di chiedere a sua sorella5.833,30 +2.916,67 + 17.500 = 26.249,97 euro relativamente ai buoni fruttiferi a meno che non sia stato compensato dal padre ancora in vita con qualche bene di pari valore.

Altrimenti la metà di essi, pari a
35.000 euro andava suddivisa per quattro ( 25% o 30%al babbo, il
resto per tre...)...
non è così.
 
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quiproquo

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ma nel tuo esempio il padre in vita ha dato 100.000 euro ad entrambi i figli non due appartamenti. uno dei figli anziché comprare un appartamento poteva comprarsi una Ferrari e dopo dieci anni, quando muore il padre, la sua Ferrari vale molto meno dell' appartamento comprato dall'altro fratello e allora cosa fa chiede la collazione?
Ho già detto che l'esempio da me postato andava ( e lo sarà in seguito alla prossima occasione) riformulato sui casi concreti riportati anche dalla numerosa giurisprudenza...anche i conteggi sui buoni postali partivano per pura comodità non più dai due genitori, ma solo dal padre superstite...perchè tutti gli eredi possono pretendere che qualunque elargizione ( che per il codice e...per il fisco...diventa donazione indiretta) di poco superiore alla lieve entità prevista dal codice civile debba essere calcolata al "valore attuale" (anche le centomila euro di venti anni prima vanno rivalutate...) e portata
"all'ammasso" dell'asse ereditario e poi suddivise, in assenza di testamento, in base ai parametri di legge. dove, in sfregio al de cuius,
non viene riconosciuta la quota della "disponibile"...Comunque Luigi, non è con poche frasi che si possa stabilire l'equità...e la materia resta
complessa... tanto complessa che mi fa ridire che se non ci fosse la Collazione sarebbe meglio per tutti. Perchè si avrebbero due percorsi
da seguire: A) O l'accettazione del testamento...B) oppure, in sua assenza, i parametri indicati dalla legge (che non sono in contestazione)...Ma così facendo. scomparirebbero d'incanto le agognate liti ereditarie...e tu...Cappiscce a mme...!!! qpq.
 

Luigi Criscuolo

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Caro qpq a me sembra di aver capito che tu manterresti la quota disponibile anche nel caso in cui il de cuius non fa testamento e questo purtroppo non è permesso dalla legge. Chi fa testamento deve rispettare i diritti degli eredi legittimi, se ci sono, tanto è vero che si parla di eredi ligittimati, protetti dalla quota legittima. Poi della quota cosidetta legittima fa quello che vuole.
Certo che le elargizioni date in vita dal de cuius vanno portate alla data dell'apertura del testamento in caso di collazione; ma le somme di denaro uguali si equivalgono nella rivalutazione. non ne vedo il problema.
 

quiproquo

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Caro qpq a me sembra di aver capito che tu manterresti la quota disponibile anche nel caso in cui il de cuius non fa testamento e questo purtroppo non è permesso dalla legge. Chi fa testamento deve rispettare i diritti degli eredi legittimi, se ci sono, tanto è vero che si parla di eredi ligittimati, protetti dalla quota legittima. Poi della quota cosidetta legittima fa quello che vuole.
Certo che le elargizioni date in vita dal de cuius vanno portate alla data dell'apertura del testamento in caso di collazione; ma le somme di denaro uguali si equivalgono nella rivalutazione. non ne vedo il problema.
Si...se le somme sono state elargite (donate) nello stesso momento...
No se elargite in notevoli tempi diversi...come è accaduto a me dove la differenza fra le due figlie è di ben 9 anni...Ora per disattendere ai Diktat di tutto l'apparato legislativo sulle successioni ereditarie, che io aborro, non vi è molto spazio di manovra. Il primo spazio per un futuro de cuius e padre-padre come me è quello di evitare il testamento, dopo aver fatto ricorso in vita a innumerevoli elargizioni pecuniari che per definizione sono inodore e comunque senza traccia scritta, rendendo quasi impossibile il pazzesco ricorso alla Collazione sia ai "legittimari", sia ai loro discendenti. Diverso il caso di chi non ha nè coniuge, nè figli, nè ascendenti...ma solo fratelli e figli di fratelli scomparsi. Per evitare la suddivisione legale, nel caso di preferenza per uno o più di essi, sarà necessario il Testamento. Quindi in mancanza di testamento, nel mio caso, le due figlie troveranno da spartirsi solo un piccolo alloggio di montagna e pochi spiccioli in banca. E chiuderò gli occhi con la soddisfazione di avere reso inerme quella porcheria di legge che si chiama "COLLAZIONE". Le due figlie, tra l'altro, sono consapevoli di questa mia avversione e che comunque condividono, e hanno sottoscritto una dichiarazione d'onore (non ha valenza giuridica) che le impegnano moralmente di non adire mai a tale miserabile strumento legislativo. A questo punto, immancabile come sempre,
l'amico FradJACOno interviene e mi chiede: ma chi te lo fa fare di postare con tanti particolari privati??? Risposta: se anche uno solo dei propisti ne trarrà spunti per predisporsi mentalmente al plagio, pardon, alla imitazione, io ne sarò molto contento. Se poi qualcuno volesse invece esternare il proprio disaccordo, ne sarei egualmente
contento. Perchè io continuo ad essere certo di essere incerto...
Grazie per l'attenzione. QPQ.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
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elargite (donate)
elargire è sinonimo di donare: più esattamente significa donare con generosità ed abbondanza.
Per quanto riguarda la collazione questa non è un passo obbligato della ricostruzione del patrimonio ereditarioio dico sempre che gli eredi possono accettare le disposizioni del de cuius anche quando queste sono contrarie alle norme del c.c. . In modo particolare quando gli eredi sono i figli. O questi accettano le volontà paterne oppure la legge dice che il patrimonio va diviso in parti uguali. La legge non fa favoritismi: il genitore può farli; e se gli altri figli non accettano questa disparità di trattamento a favore del figlio prediletto, o più debole, quando il genitore muore hanno la possibilità di stabilire una certa equità. Non vedo nulla di sbagliato in ciò.
 

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