Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Le risposte potrebbero essere le seguenti. E chi meglio di me ne ha la "pratica" competenza ( rivedi il puntuale concetto di Albertone sulla giustizia), essendo convivente con due anime: quella dell'inquilino (sono ben 60 anni con una trentina di contratti) e quella di piccolo proprietario (una dozzina di contratti+ quelli dei miei parenti vicini e lontani).questo è solo bonismo, un contratto va rispettato come tale, se si evince che ci vuole un motivo per recedere anticipatamente ci deve essere, altrimenti è inutile fare i contratti e non rispettarli, se fosse successo al contrario? a VOI le risposte
Esiste l'art. 3, comma 6 della legge n. 431/1998. Che prevede l'analoga facoltà prevista nelle locazioni a uso diverso dell'abitativo:Ma il recesso motovato per gravi motivi vale per il non abitativo.
Per l abitativo...
Sì...se però nel periodo medio la cassa langue...sono Kaiser acidi...Si ma per l abitativo r'facile pure invenyarsi i gravi motivi.
Ed il giudice non puo che confermarli.
Per il non abitativo essendo societa e'molto piu facile pretendere bilanci.etc,insomma prove documrntabili.
Gratis per sempre!