robertomarte

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Siamo un condominio di tre piani e fino ad ora abbiamo pagato le spese per l'ascensore secondo i millesimi di proprietà.Ora stiamo provvedendo all'adeguamento alla normativa CEE ( 35 anni di esercizio, 9.000 € ) . Chiedo se è corretto suddividere al 50% secondo millesimi di proprietà e l'altro 50% con coefficiente di piano. Se si, come si calcola quest'ultimo?
Grazie
Roberto
 

adimecasa

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50% per mm. di pp. e 50% per mm. dell'ascensore
es. 1000 x 50%=500 da dividere per i mm. di proprietà
500x50 piano terra, del primo piano + x33% + x66% per il secondo
 

Luigi Criscuolo

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e fino ad ora abbiamo pagato le spese per l'ascensore secondo i millesimi di proprietà.
se eravate tutti d'accordo bene: ma, di solito, le spese di ordinaria manutenzione dell'ascensore si ripartiscono secondo la tabella "scale ed ascensore" che viene creata tenendo presente il 50% del coefficiente di piano e per il 50% coefficiente di proprietà. Se non si considera il coefficiente di proprietà finirebbe che chi abita al piano terra/rialzato non pagherebbe nulla, invece, inserendo anche i millesimi di proprietà, anche chi abita a livello di piano zero contribuisce alla manutenzione dell'ascensore, anche se non lo usa.
Tuttavia, in questo caso, le spese di adeguamento alla normativa sono spese di straordinaria manutenzione, secondo me andrebbero suddivise secondo i millesimi di proprietà.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Se non si considera il coefficiente di proprietà finirebbe che chi abita al piano terra/rialzato non pagherebbe nulla, invece, inserendo anche i millesimi di proprietà, anche chi abita a livello di piano zero contribuisce alla manutenzione dell'ascensore, anche se non lo usa.
Tuttavia, in questo caso, le spese di adeguamento alla normativa sono spese di straordinaria manutenzione, secondo me andrebbero suddivise secondo i millesimi di proprietà.
Art. 1124, comma 1 c.c.:
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono".
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore possono essere poste a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio solamente se ciò sia imposto da un regolamento contrattuale o anche da un regolamento assembleare adottato e approvato da tutti i condomini.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
art. 1124 c.c., applicabile anche alle spese relative all'ascensore, (Cfr. Cass. Civ. 5479/1991), seguendo la stessa logica dell'art. 1123 c.c., fissa un criterio ancora più preciso , stabilendo che tali tipologia di oneri condominiali devono essere ripartiti per metà in base al valore di ciascun piano o porzione di piano e per l' altra metà in base all'altezza di ciascun piano del suolo.
da: Uso diverso dei beni condominiali (ascensore - scale) e revisione delle tabelle millesimali :: Diritto & Diritti
 

Nemesis

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Proprietario Casa
scusa come calcoli il valore di ciascun piano?
Tu stesso avevi fatto riferimento all'art. 1124 c.c., che recita:
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune
".
Quindi il criterio si basa anche sui millesimi di proprietà. Ma non solo su quelli.
 

Luigi Criscuolo

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scusa prof., io avevo scritto
le spese di ordinaria manutenzione dell'ascensore si ripartiscono secondo la tabella "scale ed ascensore" che viene creata tenendo presente il 50% del coefficiente di piano e per il 50% coefficiente di proprietà.
tu hai scritto
Art. 1124, comma 1 c.c.:
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono".
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore possono essere poste a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio solamente se ciò sia imposto da un regolamento contrattuale o anche da un regolamento assembleare adottato e approvato da tutti i condomini.
l'art. 1124 recita
l'art. 1124 c.c., che recita:
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
poi vedi tu
 

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