Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' giusto che l'Italia non sia un Paese sovrano e in particolare debba applicare la normativa romena?

In realtà applica la proprai normativa...sono le rumene che arrivano con nuovi documenti...e i dati devono corrispondere.

Ho la donna che lavora in anagrafe...e non ti dico gli epiteti (contro le citate) che ha prodotto quando ho chiesto lumi sul fatto.

Figurati quando arrivano nubili, vanno a sposarsi...e dopo un po' divorziano.

Per non parlare dei problemi che nascono quando mettono al mondo figli.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Se in fase di esecuzione di un qualsivoglia ordine di acquisto,
comunicavo in tempo utile una variante quantitativa o qualitativa
per il fornitore esecutore bastava una semplice comunicazione
scritta che veniva allegata all'ordine di base. Credo che questo valga anche per i contratti nel pubblico e anche per grandi lavori
dove le varianti sono continue e corpose...ma non per questo si
rifanno da capo i contratti. A lume di questa logica si prepara
la variante scritta che andrebbe allegata come una sorta di appendice posteriore al contratto di base depositato all'Agenzia delle Entrate...
Se poi invece di un foglio l'ufficio ha predisposto un modulo
sarà questo ad essere allegato al contratto. Questo suggerisce
il buon senso...Ma siamo in Italia...E staremo a vedere come finirà il caso se la postante avrà la buona creanza di ricomunicarcelo.
Burocraticamente da Quiproquo.
 

nlocatell625

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io, che non sono espertissimo di queste cose, se il contratto è in regime di cedolare secca, non vedo grosse difficoltà: si chiude il contratto in essere e se ne stipula uno nuovo con i nuovi dati anagarfici. Mi è capitato un paio di volte con i miei inquilini (studenti) che erano in tre (ovviamente tutti intestatari del contratto), che poi sono diventati due a distanza di un anno, e che poi sono ridiventati tre dopo quattro mesi.
Registrazione telematica dell'apertura e della chiusura del contratto. Semplice, veloce e, soprattutto secondo le regole.
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
siamo alle solite, non può un pubblico ufficiale di un qualsiasi ufficio applicare norme che non esistono solo perchè lo richiede un cittadino.
se non ricordo male per cambiare cognome o nome ci vuole l'intervento di un giudice che effettua delle indagini e dopo . solo dopo emette una ordinanza con la quale si autorizza tale richiesta e tutti gli uffici pubblici ad aggiornare i registri.
ma perchè non cacciamo i ns ignoranti di pubblici ufficiali o meglio non vengono istruiti sulle leggi di questo paese?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
siamo alle solite, non può un pubblico ufficiale di un qualsiasi ufficio applicare norme che non esistono solo perchè lo richiede un cittadino.
se non ricordo male per cambiare cognome o nome ci vuole l'intervento di un giudice che effettua delle indagini e dopo . solo dopo emette una ordinanza con la quale si autorizza tale richiesta e tutti gli uffici pubblici ad aggiornare i registri.
ma perchè non cacciamo i ns ignoranti di pubblici ufficiali o meglio non vengono istruiti sulle leggi di questo paese?

In questo caso l' utente si presenta con documenti validi, anche se di un altro paese,
L' intervento di un Giudice è richiesto per altri motivi.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Anche io ho avuto la stessa esperienza con due giovani Romeni, si sono sposati e la moglie ha preso il nome del marito. Visto che il contratto di locazione è cointestato ho fatto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate esponendo i fatti e presentando il certificato di matrimonio tradotto con i nuovi documenti della ragazza e loro ne hanno tranquillamente preso atto. Per quanto riguarda le utenze, visto che sono intestate a lei, gli ho detto di contattare lei stessa i fornitori e di comunicarglielo per le eventuali variazioni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E' giusto che l'Italia non sia un Paese sovrano e in particolare debba applicare la normativa romena?
Il diritto al nome appartiene ai diritti della personalità. L'art. 24, comma 1 della legge n. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede che l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Tale disposizione opera in via residuale, dato che la Repubblica italiana è uno Stato contraente della Convenzione di Monaco del 5/9/1980 sulla legge da applicare ai cognomi e ai nomi. Al fine di determinare il nome e il cognome della persona, essa prevede l’applicabilità della legge nazionale del soggetto (ex art. 1). Ciò anche nel caso in cui si tratti della legge nazionale di uno Stato non contraente. In caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità (ex art. 2).
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto