strizzolofabrizio

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Ho una casa classificata A 8 nel mio comune, senza peraltro averne le caratteristiche in quanto costruita su un lotto peep, e non con rifiniture di pregio. Fino al 1999 era classificata come villa A 7, poi è arrivato dal catasto una modifica della rendita catastale dell'immobile che veniva portato ad A 8. Su consiglio di un architetto non ho fatto ricorso per non incorrere in inutili spese in quanto a suo tempo si pagava per entrambe le categorie l'ICI. In seguito alcuni anni fa ho chiesto di rivedere la rendita catastale in quanto non corretta, impiegati dell'ufficio catasto sono venuti di persona a visionare la casa e anche secondo questi l'accatastamento non era corretto in quanto non aveva le caratteristiche di una villa A 8. Nonostante questo, la risposta dell'ufficio catasto fu negativa, in quanto mi dissero che dovevo fare ricorso quando ricevetti la lettera di modifica della rendita, e quindi poichè non avevo fatto nessun ricorso nei termini, la rendita non poteva essere più modificata. Ora mi chiedo se non ci sia un altro sistema per poter declassare la casa, magari facedo alcune modifiche all'immobile come per esempio trasformare un bagno in ripostiglio o altro.
 

griz

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potresti rivedere la rendita presentando una variazione di qualsiasi tipo col DOCFA e in relazione tecnica specificare le ragioni di una modifica della categoria di appartenenza dell'immobile, non garantisce nulla ma ad un eventuale collaudo del DOCFA potresti fare opposizione. Dovrai ovviamente incaricare un tecnico
 

Gianco

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E' necessario presentare istanza in autotutela. Aspettare la risposta e se negativa fare ricorso alla commissione tributaria entro i termini.
 

Gianco

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Ricevuto il diniego hai i termini, credo 60 o 90, per fare ricorso alla commissione tributaria assistito dal tecnico di fiducia, competente.
 

Nemesis

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Ricevuto il diniego hai i termini, credo 60 o 90, per fare ricorso alla commissione tributaria assistito dal tecnico di fiducia, competente.
I termini decorrono sempre dalla notificazione dell'atto originario che si contesta (entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto). L'istanza per l'annullamento in autotutela non sospende i termini per il ricorso alla commissione tributaria.
E la P.A. non ha alcun obbligo di rispondere alla richiesta di annullamento in autotutela.
Solamente nel caso in cui l’amministrazione, sollecitata a esercitare l’autotutela, riesaminasse l’originario provvedimento e a seguito di appropriato procedimento amministrativo confermasse con una nuova valutazione degli interessi in gioco e con una motivazione nuova l’originario provvedimento, si avrebbe un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e pertanto impugnabile.
 

Gianco

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Nel momento in cui presenti una istanza, ti è dovuta una risposta e da questa puoi (dovresti poter) inoltrare ricorso a tale risposta. Comunque se ti fosse sfuggito o vieni a conoscenza che nel circondario gli altri immobili hanno una categoria inferiore, in qualsiasi momento puoi proporre ricorso per il riesame. Evidentemente, il responso non sarebbe retroattivo.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Nel momento in cui presenti una istanza, ti è dovuta una risposta
No. Se così fosse, non esisterebbero gli istituti del silenzio-assenso e il silenzio-rifiuto (per i casi in cui sono previsti, non in ambito di autotutela).
(dovresti poter) inoltrare ricorso a tale risposta.
No, il ricorso si fa contro l'atto originario, di cui si è eventualmente richiesto (invano) l'annullamento in autotutela. A meno che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del mio precedente intervento.
In sostanza, l’istanza di autotutela presentata dal contribuente per far annullare un atto considerato illegittimo o infondato non determina in alcun modo la sospensione dei termini (di 60 giorni) per la presentazione del relativo ricorso. Quindi appare opportuno, in assenza di una tempestiva risposta dell’Ufficio all’istanza di autotutela presentata, che il contribuente presenti nei termini anche il ricorso contro l’atto di imposizione. I due rimedi sono del tutto indipendenti sia dal punto di vista concettuale sia da quello formale.
 
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