Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
il primo comma dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile riporta:
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
E nei condomìni al di sotto di 21 condòmini è permessa l'incetta di deleghe? E' giusto ciò? Perché questa lacuna normativa?
 
J

JERRY48

Ospite
E nei condomìni al di sotto di 21 condòmini è permessa l'incetta di deleghe? E' giusto ciò? Perché questa lacuna normativa?
Può essere richiamato l'art. 1137 c.c. il quale sancisce l'annullamento della delibera condominiale per vizio di procedimento.
Poichè un numero massimo delle deleghe può essere previsto dal regolamento del condominio composto da non più di venti unità.
 
O

Ollj

Ospite
E nei condomìni al di sotto di 21 condòmini è permessa l'incetta di deleghe? E' giusto ciò? Perché questa lacuna normativa?
Non è una lacuna, ma una scelta mirata (discutibile o meno) del legislatore; ne più ne meno di come fatto per l'obbligo dell'amministratore: perchè oltre 8 condòmini si e al di sotto no? Una scelta, punto! Le lacune sono altre, ossia la mancata normazione di fattispecie che necessiterebbero di intervento legislativo.

Ratio legis? Si ritiene (non dico se a torto o a ragione) che, nelle compagini minori, l'incetta di deleghe sia meno dannosa e/o foriera di problemi...
 
O

Ollj

Ospite
Può essere richiamato l'art. 1137 c.c. il quale sancisce l'annullamento.... un numero massimo delle deleghe può essere previsto dal regolamento del condominio composto da non più di venti unità.

La sua affermazione è contraria alla legge italiana.

Il nostro sistema invece prevede come:
- nessuna disposizione regolamentare, nemmeno con carattere contrattuale, possa limitare il diritto del condòmino ad essere rappresentato per delega.
- sussista, ex art.72 disp. att, riserva assoluta di legge ed esclusione libera autonomia negoziale.
- la disposizione regolamentare contraria sia radicalmente nulla causa contrasto con norma imperativa

Unico limite al potere di delega, quello previsto dall'art. 67 disp. att. per le realtà condominiali superiori a 20 condòmini.
 
J

JERRY48

Ospite
La sua affermazione è contraria alla legge italiana.
Può essere richiamato l'art. 1137 c.c. il quale sancisce l'annullamento della delibera condominiale per vizio di procedimento.
Per quanto sopra:
Fonte: Strumenti del Diritto. La nuova disciplina del condominio di Salvatore Sica. Zanichelli Editore.

Articolo 67
. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

L'interpretazione di quest'art. è: al di sopra dei venti condomini, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini.
In un condominio composto da non più di venti condomini il regolamento di condominio può disporre il tetto massimo di deleghe.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
- nessuna disposizione regolamentare, nemmeno con carattere contrattuale, possa limitare il diritto del condòmino ad essere rappresentato per delega.
se permetti questo diritto non confligge con la regola di un numero massimo di deleghe. Se un condomino non può presenziare all'assemblea ma vuole comunque essere rappresentato si trova un condomino che non abbia già raggiunto il massimo di deleghe oppure delega una persona esterna al condominio a rappresentarla.

Ratio legis? Si ritiene (non dico se a torto o a ragione) che, nelle compagini minori, l'incetta di deleghe sia meno dannosa e/o foriera di problemi...
Anche su questo non sono daccordo. Nel condominio dove abito io siamo in 14 condòmini da un pè di tempo a questa parte una condòmina ha pensato di delegare il suocero a presenziare alle assemblee e fino a qui nulla da eccepire. Il fatto è che il condominio è caratterizzato da un forte assenteismo e sovente l'assemblea non ha potuto deliberare sugli ordini del giorno per la mncanza del numero legale. Soltanto che il marito della condòmina ha incominciato a spargere la voce che il proprio padre, persona integerrima che ha raggiunto il massimo grado degli ufficiali superiori nell'ambito militare, era disposto ad assumere altre deleghe. All' ultima assemblea questa persona, esterna al condominio, aveva 4 deleghe: quella della figlia, più quella del vicino di piano e dei due appartamenti sottostanti: praticamente tutto il quarto e terzo piano, equivalente al 28,57% delle teste componenti il condominio ed al 50% delle teste dei presenti all'assemblea, mentre dal punto di vista della proprietà rappresentava 272,66 mm.
 
O

Ollj

Ospite
Ratio legis? Si ritiene (non dico se a torto o a ragione) che, nelle compagini minori, l'incetta di deleghe sia meno dannosa e/o foriera di problemi...
Anche su questo non sono daccordo.
Che non possa essere d'accordo lo avevo su premesso: il legislatore esprime sempre una tra le diverse posizioni possibili; a lei il diritto di dissentire ma il dovere d'adeguarsi (piaccia o meno).
La ratio legis è quella indicatale. Nessuna lacuna normativa a tal proposito, ma precisa volontà in un senso (che lei non approva).
 
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Ollj

Ospite
Ma per carità:
la lite è connaturata alla vis polemica dei condòmini sciocchi e riottosi a qualsivolgia utile consiglio......
 
O

Ollj

Ospite
Per quanto sopra:
Fonte: Strumenti del Diritto. La nuova disciplina del condominio di Salvatore Sica. Zanichelli Editore.
Nel far riferimento alla corrente che sostiene la possibilità di limitare il nr di deleghe con regolamento, forse avrebbe fatto meglio a citare come sua fonte la Cassazione, con lo Zanichelli......
La posizione da lei espressa è riconducibile a Cassazione 4530/1982.
Posizione da tutti non condivisa.
 

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