mariofrancis

Membro Attivo
Conduttore
Buon g
chi gentilmente mi spiega come funzione la detrazione per lavori straordinari.
bisogna rifare buona parte del lastrico solare, che appartiene quasi in esclusiva ad un condominio, e l'importo che deve è di circa 3.000 € mentre gli altri sottostanti pagano ben poco, e non fanno la detrazione.
come ci si conporta in questi casi? i versamenti vengono fatti sul conto del condominio, quando si paga la fattura all'impresa, che fare?
Grazie a chi mi darà tutte e spiegazioni.
 
O

Ollj

Ospite
Si deliberano i lavori, si ripartono le quote, bonifico da conto condominiale, detrazione per ciascun condòmino in base alle quote versate.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
1/3 della spesa grava sul proprietario del lastrico solare, 2/3 pro-quota sui condòmini sottostanti. Se previsto dal contratto di locazione, l'inquilino pagherà al locatore gli interessi legali sul capitale impegnato dal locatore stesso.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Per sempre.
Questo incremento permanente del canone mensile non vale in presenza di:
- contratti n+2 tutti
- contratti 4+4 in regime di cedolare secca.
L'incremento si calcola così:
Incremento del canone mensile =
= saggio interesse legale% * [quota importo lavori gravante su immobile]/12
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
Per quel che ne so io l'art. 23, L. N. 392/78 (c.d. legge sull'equo canone) rubricato "Riparazioni straordinarie" è stato abrogato dall'art. 14 della L. N. 431/98 (Disciplina sulle locazioni abitative). E di conseguenza l'eventuale clausola contrattuale che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9 L. N. 392/78 e 1576 c.c. dovesse imputare al conduttore le spese derivanti da manutenzione straordinaria di servizi comuni rientranti nel godimento concesso in locazione (quali appunti quelle per la riparazione del lastrico solare), anche nella misura minima degli interessi legali sul capitale impiegato dal locatore nelle opere e nei lavori effettuati) potrebbe dar luogo, quanto meno a una clausola vessatoria (da approvarsi specificatamente per iscritto a pena di nullità) se non, addirittura, a clausola nulla perché in deroga a norma imperativa; in questi casi è sempre meglio rivolgersi ad un buon avvocato...
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
In un contratto di locazione 4+4, qualora il locatore aderisca al regime ordinario di tassazione, è lecita la clausola che pone a carico dell'inquilino gli interessi legali in parola, sempre che il locatore ne faccia richiesta all'inquilino stesso.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma se i lavori sono relativi a riparazioni di cedimenti o sostituzione di elementi o parti deteriorate, non capisco perché tali spese debbano essere considerate come incremento del valore dell'immobile dato in locazione. Sono oneri che non devono ricadere sulla formazione della pigione. Viceversa se i lavori servissero solamente a migliorare l'estetica e la funzionalità delle parti comuni dell'edificio, sarebbero accettabili.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
sinceramente non riesco a capire che cosa cambi per il conduttore se il locatore aderisca ad un regime fiscale o ad un altro: il punto è, in primis, stabilire se le riparazioni del lastrico solare rientrino nell'ambito delle riparazioni necessarie all'uso della cosa locata (in cui rientra anche l'uso della cosa comune se l'immobile locato riguarda un edificio condominiale); in secundis, se le medesime riguardavano o meno uno stato di fatto conosciuto ed accettato come tale dal conduttore alla data della stipula; in ultimo, valutare se nel rispetto delle regole sull'autonomia negoziale, una siffatta clausola non si traduca in un patto nullo così come sarebbe stato nel vigore dell'abrogato art. 79 della legge n. 392/78 (cfr. Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza 31.01.2006, n. 2142

Locazione - Immobili urbani - Patti contrari alla legge - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Manutenzione straordinaria - Spese - Obbligo contrattuale a carico del conduttore - Nullità del patto

"In materia di locazioni di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, soggette alla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge il patto in deroga all'art. 1576 cod. civ., con il quale le parti abbiano convenuto che siano a carico del conduttore le spese per la straordinaria manutenzione occorrenti per conservare all'immobile locato l'attitudine all'uso abitativo, poiché esso integra per il locatore un indebito vantaggio in contrasto con la predeterminazione legale dei limiti massimi del canone."). Forse un buon avvocato potrebbe "cadere a fagiuolo"
 

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