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Bluechewanna

Ospite
Nel maggio dell'anno scorso ho acquistato un immobile. Nell'atto non è menzionata alcuna servitù, nè si menziona un passaggio o un fondo interconcluso. Ora l'ex proprietario mi fa causa perchè vuole avere il libero accesso dal viale privato che conduce all'abitazione, chiuso nel febbraio di quest'anno con un cancello automatico, per accedere al suo fondo interconcluso, accesso che lui proprietario precedente utilizzava fino all'atto del rogito. Aggiungo che al fondo si accede anche tramite altri due viali, però di proprietà diversa. Che ne pensate?
 
Non serve che la servitù sia menzionata sul rogito perchè la stessa sia comuqnue efficace nei confronti del nuovo proprietario.

Se esisteva un passaggio, e tu lo hai chiuso, l' ex proprietario ha tutto il diritto di protestare.
Egli utilizzava chiaramente tale accesso e la cosa era evidente già con un sopralluogo prima dell' acquisto.
 
La servitù, oltre che per atto pubblico la si può acquisire o perdere per usucapione. Se però viene realizzato un nuovo accesso da viabilità pubblica, più pratico la vecchia servitù cessa la sua funzione.
 
la servitù esistente non può essere negata in quanto se gli altri accessi fanno capo a proprietari diversi, quindi privati, significa affrontare sicuramente cause giudiziarie per il riconoscimento del diritto di passaggio.
 
Si parlava di servitù per un terreno non a favore di più proprietà. In quest'ultimo caso il discorso è evidentemente differente.
 
Nel maggio dell'anno scorso ho acquistato un immobile. Nell'atto non è menzionata alcuna servitù, nè si menziona un passaggio o un fondo interconcluso. Ora l'ex proprietario mi fa causa perchè vuole avere il libero accesso dal viale privato che conduce all'abitazione, chiuso nel febbraio di quest'anno con un cancello automatico, per accedere al suo fondo interconcluso, accesso che lui proprietario precedente utilizzava fino all'atto del rogito. Aggiungo che al fondo si accede anche tramite altri due viali, però di proprietà diversa. Che ne pensate?

Il caso che hai descritto è regolato dall'articolo 1062 del codice civile, il quale prevede che per due fondi originariamente del medesimo proprietario, nel caso in cui uno di questi venga successivamente alienato a terzi senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intenda stabilita attivamente e passivamente a favore sopra a ciascuno dei fondi separati. Tale modo di acquisto della servitù di passaggio, detto per destinazione di padre di famiglia, consente, quindi, al venditore di riservarsi il diritto all'utilizzo del passaggio, se preesistente alla vendita, anche nel caso in cui nel rogito non sia stata fatta alcuna menzione della circostanza, dovendo solamente avere riguardo allo stato di fatto dal quale risulta la servitù.
 

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