oravedi

Nuovo Iscritto
vorrei sapere se l'inquilino e' tenuto a pagare una quota dei lavori straordinari--se si--,se il proprietario puo rikiedergli anke somme di partecipazione a lavori gia' fatti ma ancora da saldare--o anke a lavori fatti due anni fa,ke il proprietario ha pagato tutti da solo,mentre l'inquilino abita li' da anni..il proprietario nn pensava di poter kiedere un contributo....grazie
 

Alessia Buschi

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Ciao,
dovresti specificare che tipo di lavori sono stati effettuati.

Aggiunto dopo 18 minuti :

Ti spiego: GENERALMENTE le spese per l'ordinaria manutenzione spettano all'inquilino, mentre quelle straordinarie spettano al proprietario, ma dipende sempre dal tipo di lavori e comunque è l'amministratore stesso che provvede a convocare l'inquilino alle assemblee quando ci sono da deliberare delle spese che lo riguardano.
Ciao
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Ciao,
dovresti specificare che tipo di lavori sono stati effettuati.

Aggiunto dopo 18 minuti :

Ti spiego: GENERALMENTE le spese per l'ordinaria manutenzione spettano all'inquilino, mentre quelle straordinarie spettano al proprietario, ma dipende sempre dal tipo di lavori e comunque è l'amministratore stesso che provvede a convocare l'inquilino alle assemblee quando ci sono da deliberare delle spese che lo riguardano.
Ciao

Un contratto di affitto 4+4 (con il contratto 3+2 l'inquilino non ha obblighi di partecipazione alla spesa) specifica sempre qual'è il contributo dell'inquilino alle spese straordinarie. Generalmente l'inquilino è tenuto a pagare una somma, che si aggiunge all'affitto, pari agli interessi legali sul capitale impiegato dal proprietario, capitale pari alla quota di competenza del proprietario stesso (in quanto condòmino) per le spese dette. Per tutte le spese condominiali l'amministratore si rivolge sempre al condòmino e quindi mai all'inquilino.
 

Alessia Buschi

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Professionista
Il proprietario quando stabilisce il prezzo dell'affitto gia sono comprese le spese di ordinaria che in base al bilancio preventivo gia sa di dover pagare, ma non fargli pagare anticipatamente anche le spese per lavori che non sa, se e quando verranno fatti, specialmente quelli riguardanti le opere straordinarie, ecco perchè ho chiesto di specificare che tipo di lavori erano stati effettuati. Esiste un'apposita tabella che ripartisce le spese tra proprietaio e inquilino.
All’assemblea hanno diritto di partecipare i proprietari delle unità immobiliari ubicate in condominio (o gli usufruttuari nel caso di materie di loro competenza) e ai sensi della legge n. 392/78 anche gli inquilini. Per entrare più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge (meglio nota anche come legge sull’equo canone) :

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, primo e secondo comma, l. n. 392/78).

"Il conduttore e la partecipazione all’assemblea condominiale"
Con la stipula del contratto di locazione, il conduttore, subentra al locatore nel godimento delle parti comuni dell'edificio, con tutti i diritti equivalenti a quelli del locatore e versandogli quote come da suddivisione tabellare. Il conduttore sarà, quindi,interessato alle decisioni assunte in ordine all'uso e al godimento dei servizi, con l’ interesse specifico che il servizio sia gestito efficacemente e, soprattutto, con costi non esorbitanti. Da ciò nasce il suo diritto a partecipare e votare all'assemblea che delibera spese e modalità di gestione del servizio di riscaldamento e raffreddamento comune, come riconosciutogli dalla legge equo canone 392/78. Diritto che può esercitare quando fosse munito di delega conferitagli dal locatore, anche per ogni tipo di altra deliberazione.

L'assemblea, comunque, è regolarmente costituita anche senza l’intervento del conduttore, poiché l'amministratore del condominio non ha alcun OBBLIGO di convocare il conduttore in assemblea, invito che è regolato soltanto dal rapporto tra il locatore e il conduttore.

Il locatario quando l’assemblea prevedesse la discussione e deliberazione su questioni che riguardano il servizio di riscaldamento o raffreddamento, ha l'obbligo di informare il conduttore dello svolgersi dell'assemblea con i modi che ritiene più opportuni. Obbligo, anch’esso regolato dai rapporti contrattuali tra loro esistenti.
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...dunque la CLAUSOLA contrattuale deve essere riportata nel contratto d'affitto e recita appunto quello che ha detto JacO...dette spese però oltre a dover essere documentate devono essere chieste all'inquilino entro 60 gg dalla chiusura dei conti (vado a memoria)...per il regresso direi che non cè più nulla da fare salvo faccia parte di conti chiusi successivamente...(cioè i lavori durano 3 anni pazienza, quando ho il conto finale calcolo l'aumento da applicare)...tenere poi presente che detti aumenti non si possono applicare nei primi 2 anni dalla stipula...(anche qui vado a memoria)...saluti!

Aggiunto dopo 1 :

scusa Alexia ma quello che dici è corretto ma non centra con la domanda...sei fuori tema...eheheheh
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
scusa Alexia ma quello che dici è corretto ma non centra con la domanda...sei fuori tema...eheheheh[/QUOTE]

Perdonami, ma stavo rispondendo a Jac0 quando ha detto: Per tutte le spese condominiali l'amministratore si rivolge sempre al condòmino e quindi mai all'inquilino. Ecco perchè sono andata fuori tema.
 

ziogreg

Membro Attivo
scusate, mi introduco un attimo.... ho un caro amico che ha in affitto un immobile con contratto 4+4. Il proprietario gli ha chiesto di pagare i lavori di manutenzione del manto stradale del viale d'ingresso al parco; può farlo?
 

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