2. Con la c.s.:
10% di 900*12, ossia 1.080 euro.
L'aliquota è il 10% limitatamente ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelli stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del 29/3/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Nei restanti casi la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21%.