Ubertino da Casale

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La faccio breve. L'atto di acquisto del mio appartamento contempla tra i locali di mia proprietà esclusiva il corridoio da cui si accede alle varie cantine e due vani sottoscala. Il condominio sostiene, invece, la natura comune di questi beni. Le mie ragioni sono valide per intentare causa al condominio?
 
O

Ollj

Ospite
Provando che chi le ha ceduto la proprietà esclusiva di tali spazi, ne fosse al tempo ancora l'unico ed esclusivo titolare.
Lei fu il primo acquirente nello stabile? Il suo dante causa era il costruttore? Altri avessero acquistato prima di lei, potrebbero aver conseguito tali beni come parti comuni. Nelle descizioni a rogito, solo nel suo titolo c'è menzione dei beni?
 

Gianco

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Professionista
Normalmente gli spazi comuni dovrebbero essere bcnc. Il tuo caso è anomalo e salvo errore grossolano presente nel rogito, se detti subalterni ti sono stati ceduti in proprietà esclusiva, certamente non puoi esimerti di riconoscere le servitù, esistenti al momento dell'acquisto.
 

griz

Membro Storico
Professionista
condivido con Gianco: ci deve esssre un errore, non ha senso che corridoi usati da tutti, quindi comuni, siano di proprietà di un singolo condomino
 
O

Ollj

Ospite
Errore o meno, se fu il primo acquirente e a rogito gli vennero ceduti... Proprietario esclusivo è.
 

Ubertino da Casale

Nuovo Iscritto
Impresa
Lei fu il primo acquirente nello stabile?

No.

Il suo dante causa era l costruttore?

No.

Nelle descizioni a rogito, solo nel suo titolo c'è menzione dei beni?

A questa domanda non sono in grado di rispondere ora.

Da quanti anni il corridoio è stato usato dai vari condomini per accedere alle cantine?

Che io sappia, da sempre.

I sottoscala sono chiusi con porta ed usati sempre da te?

Sono chiusi da un cancelletto senza serratura ed utilizzati dai condomini per depositare le biciclette.

sarà quindi utile stabilire un pedaggio per il transito :)

E telecomando per i soli richiedenti;)

:^^: Può essere un'idea. :sorrisone:;)
 
O

Ollj

Ospite
Se lei non fu il primo acquirente dall'unico ed originario proprietario di tutto lo stabile, per aver la certezza di proprietà esclusiva sui beni descritti, dovrà dimostrare che il suo dante causa ne aveva la piena ed esclusiva disponibilità (ad es. perché acquistò per primo dal costruttore e nell'atto si indica specificamente la cessione di tali beni)
 

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