alfetta

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Proprietario Casa
Salve,
nel ns condominio si è deciso per lavori di cappotto esterno.
Vi chiedo x detti lavori gli appartamenti posti al 1 piano aventi Garage sotto, ed all'ultimo piano con lastrico solare, per avere un reale vantaggio devono avere cappotto anche su queste superfici ?
Mi spiego, appartamenti 1 piano sovrastanti i garages per avere un valido cappotto oltre ai muri esterni devono avere anche rivestimento da sotto ai garages ? Stesso discorso x quelli all'ultimo piano bisogna rivestire anche il lastrico solare ?
Come vengono poi ripartite le spese ?
 
O

Ollj

Ospite
Indubbio che, in mancanza d'isolamento a garages e terrazzo, 1° ed ultimo piano saranno gravemente penalizzati.
Un lavoro a regola di risparmio energetico deve anche considerare le dispersioni su indicate.
Spesa: a carico di tutto il Condominio avendo medesima finalità dei lavori a "parete"(e potendo beneficare della corrispondente detrazione fiscale)
Ora però avrete un piccolo provlema: non è detto che l'assemblea (in una visione ottusa) sia disposta a rideliberare il tutto (inglobando quanto mancante).
Se avete i "numeri" dalla vosrra parte puntate a far approvare anche tali lavori. In mancanza, solo un Giudice a certe condizioni (con una lunga causa) potrà darvi soddisfazione
 

Dimaraz

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Beh...da un punto di vista termico non saranno più penalizzati di quanto già lo siano.

Fare il cappotto ai muri perimetrali sarà comunque di beneficio anche per le unità agli estremi...e non è detto che le stesse non godano di isolamenti superiori rispetto a quelli fra i solai intermedi.
 
O

Ollj

Ospite
A mio avviso dipende dalle ragioni per cui venne svolto il cappotto e dalle condizioni iniziali dello stabile; ecco perché scrissi:
solo un Giudice a certe condizioni
Così se i lavori:
- avessero come finalità il conseguimento del risparmio energetico ed annessa detrazione fiscale del 65%, con obbligo quanto alla certificazione/dimostrazione dell'efficenza energetica conseguita.
- i garages ed il terrazzo (come accade nelle costruzioni sino aglicanni 90') presentassero una scarsa, se non priva, coimbentazione dererminando così gravi dispersioni termiche per gli immobili contigui (gravemente penalizzati al contrario di quelli confinanti con locali abitativi) e di conseguenza per il fabbricato intero (vanificando così in parte proprio quel risparmio energetico che s' intendeva conseguire).

In tali conduzioni, una delibera assembleare che decida lavori per il risparmio energetico limitati ai soli muri perimetrali, a mio avviso, denota quella grave illogicità, incongruenza e contrarietà con la legge che, correttamente, potrà indirizzare il giudice per l'integrazione dei lavori con quanto mancante: coimbentazione anche dei garages e del terrazzo condominiali
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ad inizi anni 90 già si procedeva nel senso della coibentazione degli edifici e proprio il tetto era una delle aree più "adeguate".

Dubito comunque che un Giudice possa imporre l'adeguamento di garages o sottotetti in un edificio esistente che non deve adeguarsi obbigatoriamente ad alcun limite di contenimento energetico.

Ritengo che se il lavoro di coibentazione non è improvvisato...sarà comuqnue cura del progettista intervenire con quelle opere che hanno alto impatto e basso valore.
In questo è sicuramente più agevole coibentare un tetto rispetto all'esecuzione di un cappotto esterno che necessita anche di "finitura".
Questione diversa per i solai immediatamente sopra i garages...ma è fisica che il calore tende a salire e non a scendere.
Facile che i solai divisori fra abitazione e garages siano già adeguati o quantomeno meglio isolanti rispetto ai solai superiori.
 
O

Ollj

Ospite
Dubito comunque che un Giudice possa imporre l'adeguamento di garages o sottotetti in un edificio esistente che non deve adeguarsi obbigatoriamente ad alcun limite di contenimento energetico.
Questa su descritta è altra ipotesi: nulla quaestio se il Condominio non interviene in alcun modo, nessuno ad oggi potrà imporgli nulla.
Al contrario se il Condominio interviene con un'attività di ristrutturazione delibera di conseguire l'obbiettivo del risparmio energetico, non potrà, a mio avviso, agire in modo contraddittorio con tal finalità ed il Giudice adito, semplicemente darà corretta esecuzione al deliberato; diversamente si rivelerebbe:
- in contrasto con la finalità che si intendevano perseguire
- penalizzante per una parte dei condòmini (a parità di loro contribuzione quanto alla quota/parte di spesa) che continuassero a confinare con ambienti non adeguatamente isolati; il calore sale verso l'alto, certo, ma solo quello dell'immobile riscaldato; con un garages sottostante all'addiaccio...
Il tecnico/professionista che definisse il giustificativo documentale per il risparmio energetico, non potrà non considerare la coimbentazione dei garages e del terrazzo; diversamente, come potrà essere il tutto giustificabile anche al fine del beneficio fiscale 65%?
Infine c'è da considerare tutta la normativa in ambito di riqualificazione energetica degli edifici operante ogni qual volta si tratti di ristrutturazione edilizia (e le opere in oggetto di certo ristrutturazione sono)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
diversamente, come potrà essere il tutto giustificabile anche al fine del beneficio fiscale 65%?

A beneficio accede qualsiasi intervento ...sia esso totale, parziale o solo su parte dell'edificio.
E non esistono "appigli" per imporre lavori su parti comuni che non siano deliberati dalla maggioranza necessaria...o peggio non permettere la relaizzazione di quelli approvati (cappotto) se non anche con quelli "extra".

Chi ha scelto unità "svantaggiate" ne era conscio e avrà avuto altri vantaggi.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
è indispensabile

Semmai utile...ma non indispensabile..e per quanto isolamento tu possa interporre il calore che si trasmette attraverso le strutture solide sarà inevitabile.

Poi occorre sempre valutare il rapporto costi/benefici...perchè sarebbe assurdo investire decine di migliaia di Euro per ottenere risparmi risibili.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quando si fanno gli APE per gli appartamenti dei piani estremi si chiede sempre che tipo di coibentazione è stata fatta sul solaio di copertura, o sul sottotetto, per gli appartamenti dell'ultimo piano, e che tipo di coibentazione è presente sul solaio di calpestio del piano terra o rialzato. E' innegabile che il programma quando elabora i dati penalizzarà gli appartamenti che disperdono.
 

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