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Ollj

Ospite
Ops, come non detto :occhi_al_cielo:
Mio zio e' coerede con la mia stessa quota. In pratica siamo in sei, tre figli di mia nonna e tre nipoti , figli dei figli deceduti) , a due figlie ha lasciato tutto, e ai restanti 4 ( tra cuoi io è zio) solo,la legittima.
Donazione e/o vendita sarà lo stesso, nessun limite ex art.732 Cc
 

Nelp 1975

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Si si zio e' tra gli eredi ma solo della legittima, nonna ha lasciato 'il più' a sole due figlie, oltretutto una delle quali rinuncerà anch'essa. L'eredità e' un immobile
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
nonna ha lasciato 'il più' a sole due figlie,
se per "il più" intendi complessivamente 1/3 delle sue proprietà andate in successione, questo era un suo diritto e nessuno ha la facoltà di sindacare su ciò. Se invece "il più" andato alle due figlie supera complessivamente il valore di 1/3 vuol dire che è stata lesa la quota destinata, in parti uguali, agli eredi legittimi.
FAte valutare l'immobile e le frazioni dicono tutto sul valore delle quote.
Chi rinuncia accresce il valore delle quote di chi non rinuncia: se rinunciate in due su sei, i 2/3 si divideranno diviso 4. La quota disponibile che qui mi sembra destinata a due persone, se divisa in parti uguali, sarà di 1/3 : 2 cioè di 1/6. Qualunque sia stata la suddivisione della quota disponibile, se chi dei chiamati a ricevere la quota disponibile vi rinuncia, e la testante non prevedendo questa eventualità non ha lasciato ulteriori disposizioni, la sua parte va ad aumentare la consistenza della porzione destinata alla parte di eredi affrancati dalla legittima.
Quindi nell'ipotesi che tutti accettino l'eredità e che la parte disponibile sia stata divisa a metà solo tra due dei chiamati si avrebbe una suddivisione di questo tipo:
2/18 ad A) ; 2/18 a B) ; 2/18 a C) ; 2/18 a D) ; 5/18 ad E) ; 5/18 a F).
Se D) ed E) rinunciano all'eredità la nuova spartizione prevederà queste quote:
5/24 ad A) ; 5/24 a B) ; 5/24 a C) ; 9/24 a F).
 

Nelp 1975

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Io ne aprofitto ancora, e ringrazio tanto per le risposte.
Avendo io un figlio minore , ma devo far intervenire necessariamente il giudice tutelare
 
O

Ollj

Ospite
Nel caso di semplice sua rinucia ex art art. 467 c.c. si avrà l'istituto della rappresentazione, secondo il quale subentrano i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente; quindi, dato che lei ha un discendente titolato, nessun accrescimento a favore dei suoi coeredi. A sua volta per l'accettazione e/o eventuale rinunzia di suo figlio sarà necessario l'intervento del Giudice Tutelare
 

Nelp 1975

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ma se stanno così le cose e la mia quota passa a mio figlio , un domani semmai dovessero vendere casa , mio figlio avrebbe a che pretendere?
 

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