Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
perchè al catasto e in conservatoria la quota di eredità a cui mia sorella rinunciò venne attribuita a me e non alla minore o ai suoi tutori?
se posso intromettermi dopo le dotte spiegazioni di chi mi ha preceduto volevo farti solo notare che chi rinuncia all'eredità va ad accrescere le quote di chi ha accettato l'eredità: quindi non è esatto quello che ho evidenziato in grassetto del tuo intervento in quanto la parte che spettava a tua sorella è stata divisa in parti uguali tra te e tua madre.
Quindi con la morte di tuo padre, senza che abbia fatto testamento (come si desume da quanto hai scritto), il patrimonio di tuo padre andava diviso secondo la successione legittima in questo modo: 1/3 a tua madre e 2/3 da dividere in parti uguali tra te e tua sorella (il che vuol dire 1/3 ciscuna). Con la rinuncia di tua sorella il suo 1/3 viene diviso in parti uguali tra chi ha accettato l'eredità: quindi 1/6 a te ed 1/6 a tua madre. Per effetto della rinuncia il nuovo assetto proprietario dell'appartamento dopo la morte di tuo padre dovrebbe essere:
- a tua madre 1/2 già suo + (1/3 di legittima + 1/6 dalla rinuncia) di 1/2 di proprietà del marito defunto = 1/2 + 3/12 = 9/12 = 3/4 (75%)
- a te (1/3 di legittima + 1/6 dalla rinuncia) di 1/2 di proprietà di tuo padre defunto = 3/12 = 1/4 (25%).
Ora non capisco l'atteggiamento di tua sorella che con la morte di vostra madre questa volta può accettare la sua parte di eredità.
 
U

User_43522

Ospite
Caro Criscuolo, le quote elencate sono perfette; la sorella reclamante, però, è ciò che non accetta. Se entrava, ex tunc, alla successione, le sarebbe toccata la quota del padre pari al 16,66%, altrettanto alla sorella entrata nell'erdità ed, alla madre il 66,66%.- Oggi ad entrambe le sorelle la quota dell'immobile sarebbe del 50% invece, così come risulta in catasto, alla sorella che detiene già il 25%, andrebbe la metà del 75%, cioè 37,5%, per un totale ( 25 + 37,5 ) 62,5%. Alla sorella che oggi entra nella successione della madre, spetta il 37,5%.-
Certo, se ci stesse riconoscimento che quanto fatto allora era con spirito di tal proposito e senza futura contestazione, queste sarebbero le quote da accettare senza contestare. Però, l'essere umano è "volubile" nelle sue intenzioni e non c'è modo di poter far capire gli errori che si perpetrano.
Una cosa, però, è certa: se la rinuncia si presentava alla Cancelleria del Tribunale questa, in presenza di minori/minorenni, non sarebbe stata accolta. Oggi, però, essendo trascorsi i dieci anni senza che ci sia stata mai richiesta di rivendicazione della proprietà in discorso, dubito che la richiedente possa avere la quota rinunciata.
In quanto alla nuova successione che sta per scadere, si può procedere destinando agli eredi la quota del 37,5% ad ognuno. C'è il rischio che la sorella non paghi la parte di spese di successione e voltura; a quel punto si va....per vie legali.
 
U

User_43522

Ospite

E' vero. In caso ci siano minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza e spiegare al Giudice il motivo della rinuncia; poiché nel caso trattato motivi gravi non sussistono, mi son permesso di dire che il Giudice non consentiva la rinuncia. Ho sbagliato?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E' vero. In caso ci siano minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza e spiegare al Giudice il motivo della rinuncia; poiché nel caso trattato motivi gravi non sussistono, mi son permesso di dire che il Giudice non consentiva la rinuncia. Ho sbagliato?
Sbagli tuttora, a confondere:
- il caso della persona maggiorenne che rinuncia a un'eredità;
- con il caso della rinuncia da parte del minore, che non avendo capacità di agire, ha bisogno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale. I rappresentanti potranno rinunciare, in suo nome e conto, solamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare.
Nel primo caso, si deve presentare al cancelliere o al notaio solamente la persona (maggiorenne) che dichiara di voler rinunciare. E non sono richiesti "gravi motivi" per farlo, né l'autorizzazione di un giudice.
 
U

User_43522

Ospite
Ma chi ha parlato di rinuncia del minore? È Lei che sbaglia. Il genitore non può rinunciare alla sua quota di proprietà in presenza di figlio minorenne se non autorizzato dal Giudice. Nel caso che discutiamo la nipote che aveva 7 anni, oggi si fa viva. E rimprovera la madre di ciò che ha fatto.
 
O

Ollj

Ospite
si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza e spiegare al Giudice il motivo della rinuncia; poiché nel caso trattato motivi gravi non sussistono, mi son permesso di dire che il Giudice non consentiva la rinuncia. Ho sbagliato
Non ha sbagliato.
Il Giudice non concederà mai l'autorizzazione alla rinuncia sic et sempliciter:
- i genitori possono accettare con beneficio d'inventario
- per dimostrare il danno al minore si dovrebbe quantomeno prima farsi autorizzare per la redazione dell'inventario; solo dopo farsi autorizzare alla rinuncia.
Il giudice autorizzerà la rinuncia solo se ciò si rivelasse a favore del minore (cosa che nel caso di specie mai è stata sollevata) e non solo per ragioni economiche.
 

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